Il fine vita torna al centro del dibattito politico e giuridico italiano. Il Governo ha deciso di impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge sul suicidio medicalmente assistito approvata dalla Regione Veneto lo scorso settembre, riaprendo il confronto sui confini delle competenze regionali, sul diritto all’autodeterminazione e sulla tutela della vita. Ma dove finisce la libertà individuale e dove inizia la responsabilità dello Stato? Quali garanzie servono per proteggere le persone più fragili? E quale ruolo deve avere il Parlamento? Ne parliamo con il giudice Giuseppe Cricenti, per approfondire i principali nodi costituzionali, etici e giuridici di una questione che interpella profondamente la nostra società.
Il Governo ha deciso di impugnare la legge del Veneto sul fine vita. È corretto che una Regione intervenga su una materia così delicata, che tocca principi fondamentali come il diritto alla vita, la dignità della persona e la tutela della salute? Non si rischia di scavalcare il Parlamento?
In teoria le Regioni possono legiferare su questa materia. Il Parlamento ha già sollevato la questione impugnando la legge della Toscana. Ma la Corte costituzionale ha ritenuto che la materia è riconducibile in via generale alla “tutela della salute” e dunque è di competenza regionale. Ha inoltre deciso che l’assenza di una legge statale non impedisce di per sé alle regioni di esercitare la propria potestà legislativa concorrente. Del resto, queste leggi (Toscana, Sardegna, Veneto) disciplinano modalità organizzative del fine vita, e non incidono sui presupposti e sui contenuti per accedervi.
La Corte costituzionale, con la sentenza 242 del 2019, ha aperto alla non punibilità dell’aiuto al suicidio in condizioni molto circoscritte. C’è il rischio che, attraverso successive interpretazioni giurisprudenziali e normative regionali, un’eccezione diventi progressivamente un principio generale?
Attualmente il suicidio assistito è consentito entro limiti precisi. Si deve trattare di persone affette da gravi patologie da cui derivino sofferenze non sopportabili. Questa precisazione è decisiva per distinguere l’eutanasia da forme diverse di suicidio assistito. L’esempio è quello dei depressi: chi aiuta un depresso commette illecito, così come chi aiuta a suicidarsi un debitore caduto in disgrazia. Si è trattato di una limitazione importante. Resta il divieto di eutanasia attiva. E su questo non è escluso che futuri interventi giurisprudenziali o legislativi, ma del legislatore nazionale, possano portare a un cambiamento nel senso di equiparare l’eutanasia passiva, oggi consentita, ossia il caso in cui il paziente si somministra da sé il farmaco, a quella attiva, in cui è’ il medico invece a farlo.
Una diversa frontiera è quella della eutanasia dei depressi, che non rientrano nella attuale definizione di malati sofferenti e terminali, ma rispetto ai quali è pure insistente la richiesta di estendere il diritto, chiamiamolo per ora così, alla eutanasia. E, del resto, in alcuni Paesi la depressione è ritenuta giusta causa di morte assistita.
Il diritto alla vita è uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione. Come si concilia con l’idea di riconoscere un diritto a ottenere assistenza per morire? Esiste il rischio che il concetto di autodeterminazione venga interpretato senza considerare adeguatamente il valore della vita umana?
In realtà non si può parlare di un diritto di morire in senso stretto. Un diritto è una pretesa verso terzi e non si può ammettere che taluno possa pretendere da medici o da strutture sanitarie o addirittura da un privato che lo aiutino a morire. Diversamente dovremmo ammettere correlativamente un obbligo di soddisfare un tale diritto, non essendo pensabile un diritto senza un correlativo obbligo. La stessa Corte costituzionale ha precisato che quello che chiamiamo diritto di morire altro non è che il diritto di rifiutare la cura, anche se salvifica, che è cosa ben diversa dalla pretesa di una prestazione da parte di terzi.
Uno dei rischi più delicati riguarda le persone fragili: anziani, disabili, malati gravi e persone sole. Come possiamo essere certi che la richiesta di porre fine alla propria vita sia davvero libera e non condizionata dalla solitudine, dalla depressione, dalla paura di essere un peso per la famiglia o dalla mancanza di assistenza.
Questo è il nodo più delicato. L’eutanasia dovrebbe presupporre l’auto determinazione, ossia dovrebbe essere l’esito di una scelta libera e consapevole . A mio parere dovrebbe essere ristretta in ambiti limitatissimi l’eutanasia involontaria, ossia il caso in cui si pone fine alla vita di una persona incapace di decidere. Se l’eutanasia è giustificata dalla autodeterminazione, ossia dal diritto del singolo di decidere da sé della propria vita senza intromissione da parte di terzi, allora quando il paziente non è in grado di decidere da sé non possiamo fare finta di niente e affidare la decisione a un altro, un parente o un tutore che sia. In questo caso non c’è autodeterminazione e dobbiamo trovare una ragione di etica pubblica che giustifichi il fatto che un terzo può decidere di porre fine alla vita di un altro soggetto nell’interesse di costui. Allo stato, non mi pare che siano rese disponibili ragioni di etica pubblica convincenti e resto dell’avviso che dunque l’eutanasia involontaria non si giustifica se non in casi eccezionali.
Non crede che prima di discutere di suicidio medicalmente assistito l’Italia dovrebbe investire molto di più nelle cure palliative, nell’assistenza domiciliare e nel sostegno alle famiglie? Il rischio è che la morte diventi una risposta alle carenze del sistema sanitario e del welfare?
Sono in molti a pensarla così. Se il fine della eutanasia è di sollevare dalle sofferenze il paziente, allora perché non farlo con le cure palliative e perché dunque non spendere di più nella relativa ricerca anziché nella predisposizione di strutture volte ad aiutare a morire. Questo argomento, che non è affatto privo di ragionevolezza, è del tutto disatteso nel dibattito pubblico. E le ragioni sono tante. Trovo in gran parte convincente la tesi di coloro che sostengono che l’eutanasia è una invenzione degli intellettuali dell’Occidente, e infatti non se ne discute fuori dai suoi confini, ed è per ciò stesso diventata un dogma del politicamente corretto.
Ma trovo anche interessante la tesi di coloro che sostengono che l’eutanasia non è solo l’affare privato di un malato, ma è la conseguenza di scelte collettive disastrose, con le quali il potere politico realizza proprie finalità di sanità pubblica. Infine, nei casi di eutanasia involontaria non è escluso il pericolo di indebolimento dei legami sociali insiti nella rottura del legame simbolico tra le generazioni. Se i figli sanno che possono liberarsi dei genitori in stato vegetativo o dei nonni, ciò non potrà che costituire un indebolimento dei legami generazionali.
Il Parlamento è chiamato da anni a intervenire, ma il dibattito resta bloccato. Quale dovrebbe essere la posizione di uno Stato che vuole tutelare la dignità umana senza trasformare un’eccezione in una normalità? E quali paletti giuridici ritiene imprescindibili per una futura legge nazionale?
Intanto io penso che una legge sia necessaria. Non si può lasciare ai giudici di affrontare decisioni così rilevanti per la vita delle persone. Se c’è un ambito della vita sociale e privata in cui il legislatore deve assumersi la responsabilità di una sua legge questo è l’ambito del fine vita. Altrimenti il rischio è la deriva dell’arbitrio della giurisprudenza. Ciò premesso, i paletti dovrebbero consistere nell’accertamento rigoroso della volontà del paziente, nella circostanza che solo chi ha una malattia grave e terminale può essere aiutato a morire, altrimenti arriveremmo alla inaccettabile medicalizzazione del suicidio. Ed infine dovrebbe essere regolata a parte e in rigorosi limiti l’eutanasia involontaria, ossia quella praticata nei confronti di soggetti incapaci di decidere e dunque sostituendosi alla loro volontà.
Aggiornato il 06 novembre 2026 alle ore 15:04
