Capi di Stato costituzionali

La politica interna della scorsa settimana ha avuto il centro attorno al quesito, posto a Giorgia Meloni da Nicola Porro nella trasmissione “Dieci minuti”, se ritenesse giusto, alla prossima legislatura, in occasione dell’assemblea del Parlamento in seduta comune tra le Camere e coi grandi elettori regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica, rompere la consuetudine di eleggerne uno sempre di sinistra, o centro-sinistra.

La ovvia risposta della prima Presidente del Consiglio dei ministri donna e di destra è stata, ovviamente, affermativa. La domanda e la banale risposta si spiegano entro una visione ristretta, dagli anni Novanta del secolo scorso ad oggi. È bastato, per dare torto a domanda e risposta, ampliare la visuale all’entrata in vigore della Costituzione vigente, cioè fino al 1947-‘48, per osservare come non sia stato sempre così. Il capo provvisorio dello Stato, e primo Presidente della Repubblica, Enrico De Nicola, fu un liberale monarchico; il secondo, Luigi Einaudi, un’economista liberale, d’idee e di partito. Quasi nessuno ha ricordato, anche, il suo essere monarchico, secondo la tradizione sabauda piemontese. Poi, con Giovanni Gronchi, peraltro già ministro dell’industria e del commercio nel 1922, nel primo governo Mussolini, cominciò la lunga serie dei ministri democristiani, di varie tendenze.

La sinistra s’affacciò dal Quirinale a cominciare da Giuseppe Saragat. Per cui i più acuti dell’oligarchia dell’attuale sinistra ripiegano nell’affermare l’inesistenza d’una loro egemonia sul colle, ma l’indispensabile necessità di un Capo dello Stato custode degli equilibri costituzionali. Invece Giorgia Meloni, ed i suoi, li porrebbero in discussione (vedi il suo passato presidenzialismo, rispetto al quale il premierato sarebbe un ripiego). È, però, così?

L’attuale Costituzione prevede un Capo dello Stato eletto dal parlamento in seduta comune (deputati più senatori), con l’aggiunta di tre rappresentanti per regione. Ciò è un portato dei risultati del referendum sulla forma istituzionale dello Stato del 2 Giugno 1946, come trasmessi dal ministero dell’interno. Quel verdetto, peraltro, nulla dice sull’elezione ed i poteri del primo magistrato. Questi elementi, come gli altri articoli, vennero statuiti dall’Assemblea costituente. Tutto ciò è una nuova legge fondamentale data allo Stato proclamato, come Regno d’Italia, il 17 Marzo 1861, ma che mantenne in vigore lo Stato albertino, legge fondamentale concessa dal Re Carlo Alberto di Savoia Carignano al Regno di Sardegna, il 4 Marzo 1848. In essa si disegnò una monarchia costituzionale in cui il Sovrano, tale per successione dinastica, partecipa a tutti i poteri dello Stato, ma limitato dal Parlamento (bicamerale, col Senato di nomina regia e la Camera di deputati eletti) nell’esercitare il potere legislativo, di approvazione dei bilanci e dei tributi, di organizzare le province e i comuni, di regolare la leva militare; e dal potere giudiziario autonomo, anche se agiva sotto la presidenza del Re.  Lo statuto fu abrogato nel 1948, con l’entrata in vigore della Costituzione attualmente vigente.

Giuseppe Maranini fu forse il maggiore storiografo del diritto costituzionale della prima metà del XX secolo. Nel 1926 esordì proprio con un saggio su “Le origini dello Statuto albertino”; poi dal 27 al 31 uscirono i due volumi su “La Costituzione di Venezia”, con l’aggiunta di un terzo, una storia giuridica e politica che descrive l’evolversi del delicato bilanciamento dei poteri nell’unico Stato nazionale italiano indipendente nel lasso di tempo tra la caduta dell’impero dei romani in Occidente ed il 1797, cioè i prodromi napoleonici del Risorgimento; infine i numerosi testi illuminanti la Costituzione italiana vigente. Secondo Giuseppe Maranini, anche nella Costituzione vigente, il Capo dello Stato elettivo partecipa del potere esecutivo, poiché nomina il Presidente del Consiglio ed i ministri, ne riceve il giuramento, ed è il comandante in capo delle forze armate, riceve e manda gli ambasciatori e può incidere sulla politica estera; del potere legislativo, sanziona e promulga le leggi e può rinviarle alle camere; del potere giudiziario, presiedendo il Consiglio superiore della magistratura, etc. La timidezza o meno nello svolgere queste funzioni è questione di indole personale. La maggior garanzia contro eventuali abusi è stata pensata col premierato, dato il quale l’apice dei poteri evolverebbe in una sorta di consolato romano, di durata ben maggiore rispetto i sei mesi.

La sinistra, però, anche opponendosi alla riforma elettorale, di cui se avesse un programma convincente potrebbe anche giovarsi, ostacola questa bilancia consolare. È lei che vorrebbe tutto.

Aggiornato il 06 luglio 2026 alle ore 10:00