A volte viene da pensarlo: ma le Corti internazionali sono create per fare giustizia o a premiare il dritto, più che il diritto? In particolare, la Corte europea per i diritti dell’uomo (Cedu) sembra fatta apposta per impedire a qualunque costo il rimpatrio forzato degli immigrati che hanno commesso reati penali (anche molto gravi) in uno dei 46 Paesi membri. In merito, appena un anno fa era stata presentata al presidente della Corte una lettera di protesta a firma congiunta di Giorgia Meloni e della danese Mette Frederiksen, alla quale avevano aderito altri sette Paesi dell’Ue, in cui si denunciava l’eccessivo ampliamento delle prerogative della giurisdizione di Strasburgo in materia di immigrazione. In occasione della recente riunione del 15 maggio a Chișinău in Moldavia, i 46 Stati membri hanno trovato una soluzione di compromesso a un problema comune, come quello del rimpatrio forzoso degli immigrati pericolosi. Sull’argomento, lo stesso ex commissario europeo Michel Barnier aveva preso duramente posizione nel 2021, reclamando il ritorno ai Paesi membri della sovranità giuridica in materia di immigrazione. La lettera italo-danese contestava l’interpretazione iper-restrittiva della Corte di Strasburgo (che impediva ai Paesi aderenti di espellere i criminali stranieri) in merito all’applicazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione per la prevenzione di trattamenti degradanti e della tortura, nonché del rispetto della vita privata e familiare del soggetto candidato all’espulsione. In pratica, per mille e uno motivi, a causa della giurisprudenza e delle sentenze di condanna da parte della Corte, risultava impossibile per il Paese attore espellere il migrante perché lo Stato di cui era cittadino (o un altro disposto ad accoglierlo) non dava sufficienti garanzie per la sua sicurezza e il rispetto dei diritti umani.
La reazione danese aveva trovato il suo innesco nel 2021, a seguito di una condanna per aver espulso un migrante turco pericoloso, affetto da schizofrenia. In precedenza, nel 2012, si era verificato un altro caso clamoroso, noto come “l’affare Othman”, quando la Corte aveva bloccato l’espulsione verso la Giordania di un noto terrorista islamico, con la motivazione che sarebbe stato a rischio di tortura. Fatto quest’ultimo che costrinse i due Paesi coinvolti a sottoscrivere un protocollo diplomatico, in cui venivano date ampie rassicurazioni che l’interessato non sarebbe stato sottoposto a tortura. La reazione italo-danese, quindi, non è altro che la manifestazione di anni di frustrazione da parte di numerosi Paesi membri, che si sono sentiti impotenti di fronte alle decisioni iper-garantiste della Corte. Con la dichiarazione del 15 maggio si invia quindi un segnale politico importante ai giudici di Strasburgo perché, è bene ricordarlo, in base all’articolo 58, ci si può unilateralmente ritirare dalla Convenzione con una decisione politica, svuotando così di senso e contenuti la Convenzione stessa. Di conseguenza, rimuovendo parzialmente la ferrea dottrina woke, il testo riconosce che esistono delle sfide importanti e complesse legate ai fenomeni delle migrazioni. Così la Corte applica a sé stessa un minimo sindacale di buon senso, riconoscendo che la Convenzione vecchia di 70 anni, scritta e pensata per numeri molto contenuti di migranti, necessita oggi di una revisione (ma guarda un po’!) in presenza di fenomeni imprevisti e devastanti come le migrazioni di massa.
Per cui, se non si vuole rendere fragili quei principi di allora agli occhi dei cittadini e dei pubblici amministratori, occorre evitare strumentalizzazioni politiche, visto che l’avanzata delle estreme destre in Europa è intimamente legata all’insicurezza e al disagio sociale prodotti dal mancato controllo degli ingressi illegali dei migranti. Così, il testo di accordo evita le battaglie perse, prendendo in considerazione lo strumento innovativo (già reso operativo dall’Italia che, ricordiamolo, attraverso il potere di veto può paralizzare il funzionamento dell’Ue, come estremo rimedio) di centri di espulsione e rimpatrio realizzati in Paesi terzi. Atro passaggio fondamentale del testo di accordo è incentrato sul principio di sussidiarietà, nei confronti del diritto dei Paesi membri di gestire le proprie frontiere, per cui le assicurazioni diplomatiche di un Paese terzo sulla prevenzione del rischio di tortura sono sufficienti a considerare valida una procedura di espulsione, ai termini della Convenzione, attenuando per di più la rigida restrizione sui rischi di trattamenti degradanti delle persone soggette all’espulsione. Ma, attenzione alle trappole, dato che il testo rappresenta una dichiarazione di intenti, e non un cambiamento vero e proprio del trattato, visto che in tutti i suoi passaggi non si fa altro che ribadire l’obbligo dei Paesi membri di attenersi alle disposizioni giuridiche della Convenzione stessa.
Non si tratta quindi di una rivoluzione del diritto europeo concernente i diritti umani, ma di una semplice messa a punto procedurale, anche perché la Corte statuisce di rado sui contenziosi nazionali riguardanti l’immigrazione (pari al 2 per cento dei casi trattati), esaminando soltanto quelli più gravi. Per quasi tutte le capitali europee, che tendono a evitare di attaccare frontalmente la Convenzione, l’accordo non inciderà più di tanto, visto l’ampio margine di manovra che i Paesi membri si riservano in materia di migrazioni. Ovviamente, le ong e alcuni deputati europei vivono la cosa con estremo disagio in quanto preludio, a loro avviso, di una futura riforma in profondità della Convenzione stessa, anche perché i Paesi Ue non si fanno più scrupolo di ricercare accordi diretti con l’Afghanistan dei talebani per il rimpatrio dei cittadini afghani espulsi. Intanto, per nostra fortuna, dal 10 aprile scorso è entrato in funzione il sistema informatico europeo (Entry/Exit System, o Ees) di gestione delle frontiere dello Spazio Shengen e di altri Paesi associati, con la registrazione dei dati che figurano sui documenti di viaggio, nonché di quelli biometrici (impronte e foto del viso), il luogo, l’ora, la data e il motivo del passaggio alla frontiera. Fino a oggi, sono stati digitalizzati e memorizzati i profili di 60 milioni di viaggiatori. Secondo i dati forniti dalla Commissione, grazie all’Ees, ci sono stati 30mila dinieghi all’ingresso e sono state respinte 800 persone che presentavano rischi per la sicurezza europea. Anche se i Paesi membri hanno procedure inefficaci per quanto riguarda la verifica dei permessi di soggiorno scaduti, che favoriscono al massimo il fenomeno della illegalità, in considerazione dei notevoli oneri connessi al riaccompagno degli irregolari. Problema politico: a quanti fa comodo questo sistema che dà modo alle imprese a conduzione familiare di gestire attraverso gli immigrati illegali decine di migliaia di punti di ristoro e di accoglienza, disseminati in tutte le città europee, per fare fronte al fenomeno economico dell’overtourism?
Aggiornato il 05 giugno 2026 alle ore 11:33
