Le recenti sentenze della Corte Edu, il contraddittorio preventivo e gli accertamenti algoritmici impongono una domanda: quanto può spingersi il Fisco senza comprimere i diritti del contribuente?
Più efficienza nei controlli, maggiore capacità di contrastare l’evasione, procedure semplificate, rappresentano obiettivi legittimi, ma non sufficienti a definire la qualità di una riforma fiscale.
Il vero banco di prova è un altro, ossia quello di verificare se, nel rendere più incisiva l’azione dell’Amministrazione finanziaria, il legislatore sappia preservare le garanzie che delimitano ogni esercizio del potere pubblico.
Proprio questo è il nodo emerso dal IX Congresso nazionale dell’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (Uncat), svoltosi a Cagliari il 9 e 10 ottobre 2026 e presieduto dal presidente, l’avvocato Gianni Di Matteo, dedicato al rapporto tra legalità, diritti e trasformazioni del sistema fiscale.
La questione assume particolare rilevanza nel percorso di attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111 e il messaggio politico della riforma punta alla semplificazione, alla riduzione della pressione tributaria e al rinnovamento dei rapporti tra Stato e contribuente.
Dietro le dichiarazioni di principio si apre una partita giuridica tutt’altro che secondaria, come quella di stabilire se i decreti attuativi e correttivi rafforzino la certezza del diritto oppure finiscano per restringere gli spazi di difesa del cittadino e delle imprese.
La Costituzione non lascia margini di ambiguità sui principi fondamentali, visto che gli articoli 3, 23, 24, 53, 97 e 111 impongono, rispettivamente, eguaglianza, legalità tributaria, diritto di difesa, capacità contributiva, buon andamento amministrativo e giusto processo. I succitati principi costituzionali non sono affatto enunciazioni ornamentali, essi costituiscono il limite entro cui deve operare la potestà impositiva. Un sistema può essere tecnologicamente avanzato e amministrativamente efficiente, ma non per questo essere automaticamente giusto.
Il primo terreno sul quale si misura l’effettività delle garanzie è quello degli accessi e delle verifiche fiscali e le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo (nel prosieguo, anche Cedu) nei casi Italgomme Pneumatici e altri c. Italia, del 6 febbraio 2025, Agrisud 2014 semplificata e altri c. Italia, dell’11 dicembre 2025, e Ferrieri e Bonassisa c. Italia, dell’8 gennaio 2026, richiamano l’attenzione sulle garanzie contro le ingerenze arbitrarie dell’autorità fiscale.
Al centro del problema si colloca l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela la vita privata, il domicilio e la corrispondenza.
La lotta all’evasione costituisce un interesse pubblico essenziale, ma non autorizza controlli privi di adeguata delimitazione, motivazione o strumenti effettivi di contestazione. Pertanto, la legittimità di un’ispezione non può dipendere soltanto dall’esistenza astratta di un potere attribuito dalla legge, ma occorre verificare anche come quel potere venga esercitato, quali interessi coinvolga e se l’ingerenza sia proporzionata allo scopo perseguito. Il decreto-legge 17 giugno 2025, n.84, convertito dalla legge 30 luglio 2025, n.108, è intervenuto sulla disciplina degli accessi fiscali, introducendo specifiche disposizioni in materia di motivazione.
Tuttavia, resta una questione decisiva, ovvero che la motivazione deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni del controllo e al giudice di verificarne concretamente la legittimità e se queste condizioni mancano, il rischio è che la garanzia rimanga soltanto formale.
Il secondo fronte riguarda il contraddittorio preventivo, disciplinato dall’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n.212, introdotto nell’ambito della riforma dello Statuto dei diritti del contribuente.
Nei casi previsti dalla legge, l’Amministrazione deve comunicare lo schema d’atto e consentire all’interessato di presentare osservazioni per un termine non inferiore a sessanta giorni, prima dell’adozione del provvedimento conclusivo. La funzione dell’istituto è sostanziale, perché permette al contribuente di conoscere gli addebiti, produrre documenti, contestare gli errori e contribuire alla corretta ricostruzione dei fatti. L’Amministrazione, dal canto suo, deve confrontarsi con le osservazioni ricevute e motivare le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento.
Il contraddittorio può così prevenire controversie, correggere accertamenti incompleti e ridurre costi amministrativi e giudiziari, ma può funzionare soltanto se il confronto è effettivo. Esclusioni e deroghe, pur previste dall’ordinamento, non dovrebbero essere interpretate in modo da svuotare la finalità della norma ed è altrettanto necessario distinguere gli atti soggetti alla disciplina generale dalle categorie escluse o assoggettate a regole specifiche.
Il rischio da evitare è una riforma a due velocità, solenne nell’affermazione dei diritti, restrittiva nella loro applicazione concreta. Un contribuente che riceva una contestazione deve poter comprendere gli elementi essenziali della pretesa e disporre di una reale possibilità di confutarli prima che essa si consolidi.
Un’altra criticità investe le presunzioni tributarie, soprattutto negli accertamenti relativi alle società a ristretta base partecipativa.
In presenza di utili extracontabili accertati in capo alla società, la giurisprudenza ammette, a determinate condizioni, la presunzione della loro distribuzione ai soci, valorizzando la ristrettezza della compagine e i rapporti tra i partecipanti. Quindi, è proprio qui che occorre mantenere rigorosa la distinzione tra il reddito imputato alla società e quello eventualmente attribuibile al singolo socio.
La partecipazione societaria, da sola, non può trasformarsi in una responsabilità tributaria automatica e le presunzioni devono poggiare su elementi adeguati e rimanere suscettibili di prova contraria, affinché l’accertamento rispetti la capacità contributiva effettiva e il diritto di difesa.
Il problema non è impedire al Fisco di ricorrere agli strumenti presuntivi consentiti dalla legge, ma evitare che la semplificazione probatoria si traduca in un’inversione sostanziale e sproporzionata dell’onere difensivo.
La lotta all’evasione perde credibilità quando il contribuente è chiamato a dimostrare la propria estraneità a una ricostruzione non adeguatamente fondata. Le garanzie devono accompagnare il contribuente anche dopo l’accertamento e il coordinamento tra ente impositore, agente della riscossione e organi giudiziari rappresenta un passaggio essenziale per impedire che una pretesa sospesa o annullata continui a produrre conseguenze per disallineamenti amministrativi.
Anche l’autotutela, la prova testimoniale scritta e gli strumenti di impugnazione devono essere valutati in base alla loro effettiva accessibilità e utilità. La possibilità teorica di difendersi non equivale alla possibilità concreta di ottenere una decisione tempestiva e fondata su un quadro probatorio completo.
Analogo rilievo assume l’indipendenza della giustizia tributaria, la legge 31 agosto 2022, n.130, ha avviato un percorso di riforma della giurisdizione, ma la professionalizzazione dei giudici, da sola, non esaurisce le esigenze di terzietà e imparzialità.
L’articolo 111 della Costituzione richiede un giudice indipendente, equidistante dalle parti e riconoscibile come tale. La credibilità della giustizia fiscale dipende anche dalla fiducia che contribuenti e Amministrazione ripongono nell’autonomia dell’organo chiamato a decidere.
Inoltre, la frontiera più delicata è quella dell’intelligenza artificiale applicata ai controlli fiscali, dove gli algoritmi possono analizzare enormi quantità di dati, individuare anomalie e orientare le verifiche verso le posizioni considerate più rischiose. L’efficienza, però, non coincide con l’infallibilità, una correlazione statistica non dimostra necessariamente un illecito e un indicatore di rischio non può diventare, da solo, prova di evasione. L’uso di strumenti automatizzati deve rispettare la normativa applicabile in materia di protezione dei dati, le regole europee sull’intelligenza artificiale e i principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento.
Invero, occorre distinguere la selezione informatica delle posizioni da sottoporre a controllo dalla decisione amministrativa che incide sulla sfera giuridica del contribuente. In ogni caso, la verifica dei fatti, la motivazione dell’atto e la responsabilità dell’autorità competente non possono essere delegate a una presunta neutralità della macchina.
La modernizzazione fiscale deve dunque procedere insieme alla tracciabilità dei processi decisionali, alla verificabilità degli elementi rilevanti e a un controllo umano adeguato. Senza queste garanzie, la tecnologia rischia di rendere il potere più difficile da comprendere e contestare, proprio mentre dovrebbe renderlo più efficiente.
In questo scenario, l’avvocato tributarista assume una funzione che supera la tradizionale difesa nel processo. La consulenza preventiva, la verifica degli adempimenti, l’analisi dei rischi fiscali e la predisposizione delle osservazioni allo schema d’atto possono incidere concretamente sull’esito del rapporto con l’Amministrazione. Nel contenzioso, la difesa richiede invece un esame coordinato dei profili sostanziali, procedurali e probatori, oltre alla capacità di individuare eventuali violazioni dei principi costituzionali e convenzionali.
La specializzazione diventa essenziale anche per le imprese, chiamate a confrontarsi con procedure sempre più articolate, strumenti digitali e responsabilità connesse alla gestione del rischio fiscale. Non basta conoscere la norma impositiva, ma occorre saper verificare la legittimità dell’azione amministrativa e trasformare le garanzie previste dall’ordinamento in strumenti concreti di tutela.
Il messaggio che emerge dal confronto promosso dall’Uncat è netto, i correttivi della riforma fiscale non devono tradursi in un arretramento delle garanzie.
Un sistema tributario moderno non si misura soltanto attraverso le entrate recuperate, la velocità dei controlli o la capacità di elaborare dati, ma anche attraverso la proporzionalità dei poteri, la qualità delle motivazioni, l’effettività del contraddittorio e l’indipendenza del giudice.
La legalità non è un ostacolo all’efficienza del Fisco, bensì è la condizione che rende legittima la sua azione e credibile il rapporto tra istituzioni, cittadini e imprese. L’intelligenza artificiale può contribuire a migliorare l’amministrazione, ma non può sostituire la responsabilità umana. Le presunzioni possono agevolare l’accertamento, ma non cancellare il diritto alla prova contraria, la semplificazione può ridurre gli adempimenti, ma non sacrificare la difesa.
Al postutto, la vera prova della riforma sarà la capacità di conciliare il contrasto all’evasione con il rispetto dei diritti fondamentali, perché la forza dello Stato fiscale non si misura soltanto nella sua capacità di esigere il tributo, ma anche nella capacità di esercitare quel potere entro i limiti della Costituzione e dello Stato di diritto, recenti sentenze Cedu docet.
Le dichiarazioni del presidente Uncat, l'avvocato Gianni Di Matteo per La Cura Ri-Costituente
Aggiornato il 13 ottobre 2026 alle ore 11:00
