La vicenda di Saman Abbas continua a interrogare l’Italia ben oltre le aule di giustizia, perché dietro quella storia drammatica si nasconde una questione che riguarda il rapporto fra libertà religiosa, autodeterminazione individuale e primato della legge dello Stato.
Proprio su questo terreno che occorre evitare una confusione tanto frequente quanto pericolosa, in quanto una cosa è un parere religioso, altra cosa è il diritto italiano.
Nel giugno 2021, nel pieno dell’attenzione pubblica suscitata dalla vicenda di Saman, l’Ucoii – Unione delle Comunità Islamiche d’Italia – insieme alla Commissione per la Fatwa dell’Associazione Italiana degli Imam e delle Guide Religiose, diffuse un documento datato 3 giugno 2021 sui matrimoni forzati. Il contenuto era inequivoco, affermando che il matrimonio veniva ricondotto al consenso libero e volontario dei contraenti e la costrizione matrimoniale veniva considerata priva di giustificazione religiosa, fino a essere definita una “pratica tribale” incompatibile con la dottrina islamica richiamata nel documento. Dunque, il dato è importante e merita di essere conosciuto, ma merita soprattutto di essere interpretato correttamente.
La fatwa dell’Ucoii può essere richiamata come una presa di posizione proveniente dall’interno del mondo islamico italiano contro i matrimoni forzati, tuttavia, non può essere trasformata in qualcosa che non è, poiché non è una legge, non è una sentenza, non è un provvedimento dell’autorità giudiziaria, non è una fonte del diritto italiano. Soprattutto, non può essere descritta come una condanna religiosa dell’omicidio di Saman nel senso giuridico del termine.
Qui si trova il nodo che troppo spesso il dibattito pubblico tende a smarrire: una fatwa è un parere religioso, mentre una sentenza è un atto della giurisdizione dello Stato e perciò sono realtà differenti, fondate su presupposti differenti e dotate di effetti completamente diversi. La distinzione non è una sottigliezza da giuristi, ma rappresenta il perno fondamentale dello Stato costituzionale.
L’Italia è una Repubblica nella quale la libertà religiosa è garantita dalla Costituzione, l’articolo 19 tutela il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, l’articolo 8 riconosce la libertà delle confessioni religiose davanti alla legge, esso costituisce un principio fondamentale del nostro ordinamento e rappresenta una delle espressioni più importanti del pluralismo democratico. Proprio perché la libertà religiosa è una libertà costituzionale, essa non può essere trasformata in una fonte alternativa di sovranità.
Ogni confessione religiosa ha il diritto di professare liberamente il proprio credo, di organizzarsi, di celebrare il proprio culto e di elaborare i propri orientamenti spirituali, ma nessuna autorità religiosa può pretendere di sostituire la legge dello Stato quando vengono in gioco la libertà personale, l’integrità fisica, la dignità, l’autodeterminazione e gli altri diritti fondamentali della persona, decisamente qui che il confine deve essere tracciato con assoluta chiarezza.
Non si può paragonare il diritto italiano a un parere giuridico-religioso, perché il primo appartiene all’ordinamento statale, mentre il secondo appartiene alla dimensione confessionale. Sebbene possano incontrarsi nel dibattito culturale e sociale e possano persino convergere nella condanna di determinati comportamenti, non sono giuridicamente equivalenti.
La fatwa contro i matrimoni forzati rappresenta, dunque, un elemento significativo del dibattito interno alle comunità islamiche italiane, ma la tutela della donna che rifiuta un matrimonio imposto non nasce dalla fatwa, bensì nasce dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dall’ordinamento penale e civile italiano.
Questo punto è dirimente perché impedisce un equivoco particolarmente insidioso, ossia quello secondo cui una pratica sarebbe giuridicamente illecita perché una determinata autorità religiosa la considera illecita.
In uno Stato costituzionale il rapporto è esattamente inverso, perché una condotta è valutata secondo le norme dell’ordinamento vigente, indipendentemente dal fatto che una religione la approvi, la condanni o la interpreti in un determinato modo. Pertanto, la religione può offrire una chiave di lettura morale o spirituale, ma non può assolutamente sostituire il Codice penale.
Proprio per questo il caso Saman obbliga a una riflessione ulteriore, il problema non consiste nel contrapporre Islam e diritto italiano, né nel mettere in discussione la libertà religiosa di milioni di cittadini.
Il problema consiste nel comprendere se, dietro la parola “tradizione” o dietro una presunta giustificazione religiosa, possano mai trovare spazio comportamenti lesivi della libertà individuale.
La risposta dell’ordinamento italiano è chiara, in quanto nessuna tradizione familiare, culturale o religiosa può legittimare la coercizione di una persona.
Inoltre, sussiste un secondo aspetto, altrettanto importante da cui si evince che non sarebbe corretto neppure utilizzare la vicenda per costruire una generalizzazione sull’Islam o sulle comunità musulmane.
La posizione dell’Ucoii del 2021 dimostra, sul piano documentale, che all’interno del mondo islamico italiano vi sono state prese di posizione esplicite contro la costrizione matrimoniale. Quindi, quel dato va registrato senza trasformarlo né in un’assoluzione collettiva né, all’opposto, in un’accusa collettiva.
Una fatwa può avere un significato religioso e sociale per coloro che ne riconoscono l’autorità, può contribuire a contrastare interpretazioni culturali che pretendano di giustificare il matrimonio imposto. Può rappresentare un messaggio rivolto a una comunità, ma non può produrre effetti giuridici paragonabili a quelli di una legge o di una sentenza.
Dopo aver premesso quanto finora esposto, emerge una domanda che dovrebbe interessare non soltanto i giuristi ma tutta la cittadinanza: che cosa accade quando un ordinamento religioso e l’ordinamento dello Stato vengono presentati come se fossero sullo stesso piano?
La risposta è contenuta nella stessa struttura costituzionale italiana, la Repubblica non deve scegliere fra libertà religiosa e Stato di diritto, ma deve garantire entrambe, sapendo però che la libertà religiosa si esercita all’interno del sistema costituzionale e non può diventare uno strumento per sottrarre determinate condotte al controllo della legge.
La vicenda Saman rende questo principio drammaticamente concreto, perché se una giovane donna rifiuta un matrimonio, il suo consenso deve essere libero.
Se viene sottoposta a pressioni, minacce o violenze, saranno le autorità dello Stato a dover accertare eventuali responsabilità e non sarà una fatwa a decidere, non sarà un’autorità religiosa a stabilire la responsabilità penale, ma sarà solo ed esclusivamente la magistratura, nel rispetto delle garanzie processuali, ad applicare la legge.
Pertanto, è questa la differenza fra una società liberale e una società nella quale più sistemi di norme pretendano di competere per stabilire chi abbia l’ultima parola sui diritti fondamentali.
La libertà religiosa, dunque, non è il problema, è certamente una conquista costituzionale da difendere. Il problema nasce quando si pretende di trasformare un precetto religioso, una consuetudine familiare o un parere confessionale in una regola opponibile allo Stato.
La fatwa dell’Ucoii del 3 giugno 2021 può essere letta, sul piano religioso e culturale, come una presa di posizione contro i matrimoni forzati, ma proprio per rispettarne il significato occorre evitare di attribuirle una natura che non possiede. Essa non fu una sentenza sull’omicidio di Saman Abbas, non fu una pronuncia giudiziaria, non fu una norma dell’ordinamento italiano, ma fu meramente una fatwa, ovvero un parere religioso.
In sintesi, la libertà di professare una religione è inviolabile, ma la legge dello Stato resta l’unico parametro giuridico per stabilire diritti, obblighi, responsabilità e reati.
Al postutto, il caso Saman impone di rimarcare in modo inconfutabile e inequivocabile il confine tra il diritto e la religione, un confine che non riguarda soltanto l’Islam, ma ogni confessione religiosa e ogni cittadino: la fede è libera, ma la violenza religiosa non lo è e se il credo è garantito e tutelato, la legge è prevalente e vincolante, nonché unica fonte obbligatoria con potere coercitivo.
Aggiornato il 23 settembre 2026 alle ore 15:00
