Il caso Sigonella: il “non detto” tra sovranità e diritto internazionale

Dal “mito Sigonella” alla guerra in Iran: i rischi di una sovranità usata come slogan

L’Italia responsabile ha certamente accolto con sollievo la notizia della decisione del governo italiano di non avere consentito l’uso della base di Sigonella all’atterraggio di bombardieri statunitensi. Va dato atto anche all’efficacia del taglio diplomatico con cui sarà stato posto il diniego alle autorità statunitensi che hanno rimarcato in una nota ufficiale il sostanziale rispetto degli accordi tra Italia e Stati Uniti. Lo stesso Trump è stato duro con Francia e Spagna per altri dinieghi, ma non ha lanciato accuse all’Italia, sebbene abbia minacciato di ritirarsi dalla Nato. La comunicazione ufficiale del governo italiano ha fatto riferimento ad una mancata preventiva comunicazione, perché l’atterraggio potesse ottenere il ‘nulla osta’ previa verifica delle finalità della missione.

Il tema però va chiarito in tutta la sua valenza, perché il “non detto” può rivelarsi ipocrita di fronte ad un obbligo di chiarezza nell’assunzione di serie responsabilità. La questione del diniego delle basi va ricondotta ai vincoli posti dal diritto internazionale nel nucleo centrale dello ius ad bellum e dalla nostra Costituzione: l’Italia non può autorizzare operazioni offensive contro altri Stati perché altrimenti si esporrebbe a gravi responsabilità.

Il fatto che le basi Nato siano nel nostro territorio e che rientrano pienamente nella sovranità italiana è pacifico, ma è un semplice corollario. Il punto centrale è che la Nato è un’alleanza difensiva: le sue strutture possono essere utilizzate solo per scopi difensivi concordati da tutti i membri dell’alleanza. Il Trattato del 1949 non crea un sistema alternativo di sicurezza globale a quello stabilito dalle Nazioni Unite: vale il divieto generale dell’uso della forza nelle relazioni internazionali, con le sole due eccezioni dell’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza o dell’autodifesa comprovata da un attacco reale e “imminente”.

La disciplina internazionalista e costituzionalista sul punto parla chiaro, come è bene illustrato in un documento che dovrebbe essere riletto con attenzione dai decisori: si tratta della relazione di Natalino Ronzitti sul temaTrattato Nato, Carta delle Nazioni Unite e azioni militari originate da basi site in territorio italiano” pubblicata nel dossier del Servizio studi della Camera dei deputati “Le basi militari della Nato e di paesi esteri in Italia” (1990).

Gli accordi bilaterali regolano l’uso delle basi, ma non possono sovrastare il diritto internazionale né la Costituzione. L’articolo 11 è chiaro nell’imporre il rifiuto della guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”; e gli articoli 78 e 87 richiedono deliberazioni formali del Parlamento e della Presidenza della Repubblica. Chi vuole approfondire può dedicare qualche minuto sul web alle pagine di Analisi Difesa (Il regime delle basi italiane nella crisi del Golfo: profili giuridici, politici e strategici 10 Marzo 2026 https://www.analisidifesa.it/2026/03/il-regime-delle-basi-italiane-nella-crisi-del-golfo-profili-giuridici-politici-e-strategici).

Con la guerra all’Iran l’Italia, l’Europa, i membri della Nato sono stati messi di fronte al fatto compiuto degli interventi militari statunitensi e israeliani condotti come “preemptive strike”: è la “guerra preventiva” che non trova alcuna legittimazione nel diritto internazionale. Lo rimarcano anche i giuristi dell’American Society of International Law: la prova della preparazione per settimane dell’intervento dimostra l’assenza di giustificazioni legali per il mancato coinvolgimento delle Nazioni Unite imposto dalla Carta dell’Onu, e dello stesso Congresso statunitense, richiesto dalle norme nazionali.

All’interno del Trattato Nato, l’articolo 5 esclude che l’Italia possa essere obbligata a partecipare a un attacco offensivo promosso autonomamente da un altro Stato al di fuori dalla legittima difesa. Qualsiasi uso offensivo delle basi contro l’Iran espone dunque l’Italia a conseguenze giuridiche e politiche significative, fino a implicazioni nello Statuto della Corte penale internazionale che sanziona il crimine di “aggressione”. In pratica, anche solo il supporto logistico dalle basi italiane comporterebbe responsabilità internazionali e possibili ritorsioni da parte dell’Iran, che secondo lo ius ad bellum ha pieno diritto di difendersi da un’aggressione illegittima.

Va inoltre considerato il rischio concreto di escalation. L’Iran potrebbe lanciare un attacco proporzionato di ritorsione sulle basi statunitensi in Italia, pur senza alcuna responsabilità diretta dell’Italia. Secondo gli studi di Roberto Ago (Annuaire de la Commission du Droit International, 1980) si può ritenere che uno Stato possa legittimamente intraprendere azioni mirate su basi straniere ovunque dislocate dello Stato aggressore se ciò fosse necessario a fermare un attacco preponderante (ad esempio coinvolgendo vittime civili, come avvenuto) che abbia violato il diritto internazionale. Si giustificano così gli allertamenti e le precauzioni difensive dell’Italia e dell’Europa, quali lo schieramento di unità navali o la predisposizione di sistemi difensivi a protezione di Cipro già colpita, dei paesi Nato o della sicurezza euro-mediterranea. Tuttavia, è evidente che in questa logica è facile un incidente o una manovra interpretabile come minaccia o provocazione: il rischio di escalation è inevitabile. L’Italia, insieme all’Europa, deve perciò adottare regole stringenti sull’utilizzo delle basi, ma soprattutto deve rilanciare con forza la diplomazia multilaterale per una sollecita de-escalation, se del caso sostenendo anche le iniziative in corso promosse dalla mediazione del Pakistan e della Cina.

Una annotazione va fatta anche su un altro “non detto” che riguarda l’incresciosa e inopportuna ‘glorificazione’ del “caso Sigonella” del 1985, oggi rievocato come esempio di rivendicazione della sovranità nazionale promossa dall’allora premier Bettino Craxi. La vicenda va invece rivista alla luce dei fatti e dei principi della cooperazione internazionale in materia di diritto penale e lotta al terrorismo. Accadde in concreto che l’Italia - in nome di una malintesa sovranità - rifiutò di consegnare agli Stati Uniti i terroristi palestinesi che durante il dirottamento della nave Achille Lauro avevano ucciso e gettato in mare Leon Klinghoffer, un anziano cittadino statunitense di religione ebraica, paraplegico e costretto su una sedia a rotelle. Dal punto di vista del diritto penale internazionale, agli Usa poteva essere legittimamente riconosciuta la propria giurisdizione in forza del “principio di difesa” o “di protezione” riconosciuto ad uno Stato per la tutela dei propri interessi quando i cittadini rimangono vittime di un reato grave.

In tal senso, anche il diritto consuetudinario e le Convenzioni internazionali in materia di lotta alla pirateria e al terrorismo, e in generale per i “crimini internazionali”, i cosiddetti crimina iura gentium, non vale esclusivamente il principio di territorialità nell’esercizio della giurisdizione: questa può essere anche “universale” a prescindere dal luogo in cui sono commessi i crimini e quindi si può riconoscere dunque anche la giurisdizione degli Stati delle vittime dei reati.

È lo stesso principio in base al quale il criminale nazista Eichman fu processato in Israele, Pinochet fu arrestato a Londra su richiesta della Spagna, funzionari siriani aguzzini sono stati processati in Germania, e l’Italia cerca di processare i torturatori di Giulio Regeni, ucciso in territorio egiziano. La realtà è che per oscuri accordi con il terrorismo (si è tornato a parlare del “lodo Moro” che avrebbe allontanato la minaccia terroristica dall’Italia) si preferì rifiutare le richieste legittime di un alleato allora affidabile come gli Stati Uniti: in un attimo si tradì il debito di riconoscenza per gli americani morti per la liberazione dell’Italia, per gli aiuti del Piano Marshall, e per la difesa dall’espansione sovietica che aveva minacciato l’Europa. Senza poi parlare dell’iter che seguì ai fatti di Sigonella: al “mediatore”, in realtà uno dei registi dell’organizzazione, Abu Abbas fu consentito di lasciare l’Italia per imbarcarsi su un aereo diretto nella ex Jugoslavia, mentre furono arrestati dagli italiani e poi condannati a pene tra i 15 e 30 anni quattro terroristi, ma qualcuno cercò anche di considerarli “legittimi combattenti”. Meglio dunque archiviare il “mito Sigonella” e non cedere alla retorica della sovranità. Moralmente e politicamente è più serio impegnarsi concretamente e senza ipocrisie per porre fine a una guerra in cui nessun cittadino italiano ed europeo si riconosce.

(*) Membro dell’International Law Association

Aggiornato il 02 aprile 2026 alle ore 10:43