Creonte torna nel Codice penale

La nuova pena accessoria che priva l’omicida del diritto di disporre delle spoglie della vittima segna un passaggio significativo: il diritto penale non si limita più a punire i reati, ma entra nella sfera simbolica della memoria e della pietà.

Lo Stato contemporaneo non si limita più a punire i reati. Sempre più spesso pretende di esprimere un giudizio morale complessivo sui colpevoli. Così il diritto penale, da strumento destinato a reprimere fatti lesivi, tende a trasformarsi in un linguaggio simbolico attraverso cui il potere comunica valori, ammonimenti e condanne pubbliche.

La recente introduzione nel Codice penale dell’articolo 585-bis, che priva chi provoca la morte di una persona del diritto di disporre delle sue spoglie mortali, rappresenta un esempio significativo di questa tendenza. Il tema non è soltanto giuridico. È soprattutto culturale. Riguarda il modo in cui le società contemporanee concepiscono la funzione della pena.

La nuova disposizione nasce con un obiettivo apparentemente condivisibile: evitare che l’autore di un omicidio, specie in ambito familiare o affettivo, possa decidere sulle esequie della vittima. In passato si sono verificati casi che hanno suscitato indignazione pubblica. Il legislatore ha dunque scelto di intervenire trasformando quel divieto morale in una vera e propria pena accessoria.

Ma proprio qui emerge il punto decisivo. Il diritto penale, storicamente, non è stato concepito come uno strumento per esprimere valori simbolici o per dare forma giuridica alle reazioni emotive della società. È stato pensato come un sistema di limiti rigorosi al potere punitivo dello Stato. Il suo compito non è quindi affermare principi morali, bensì reprimere condotte che ledono diritti fondamentali attraverso sanzioni proporzionate e strettamente necessarie.

Senonché, quando la legge penale inizia a muoversi sul terreno simbolico, il suo perimetro tende inevitabilmente ad allargarsi. Si passa dalla punizione dei fatti alla regolazione dei significati. Non basta più la pena principale – già severissima nel caso dell’omicidio – ma si aggiungono ulteriori sanzioni che mirano a esprimere un giudizio morale totale sul colpevole.

La storia della cultura occidentale mostra, tuttavia, che l’uso politico dei morti non è una novità. Nella tragedia Antigone di Sofocle, il re Creonte vieta la sepoltura di Polinice perché considerato nemico della città. Il corpo del caduto diventa così uno strumento di potere: non basta che il traditore muoia, deve essere privato anche della dignità funeraria, affinché il suo cadavere diventi un monito pubblico. Creonte non agisce per ragioni religiose, lo fa per affermare un principio di sovranità assoluta: lo Stato decide chi merita onore e chi no, anche dopo la morte. Antigone si oppone a questa logica invocando le cosiddette “leggi non scritte” ( ἄγραπτα νόμιμα), anteriori e superiori alle decisioni del sovrano. “Non fu Zeus a proclamare quel divieto” afferma nella tragedia, ricordando che esistono norme non scritte che nessun potere può cancellare. Il culto dei morti, nella cultura greca, non è una concessione dell’autorità politica è invece un dovere familiare e religioso.

Anche il diritto romano, pur durissimo verso i nemici dello Stato, ha confermato questa impostazione. La sepoltura era considerata un atto sacro, appartenente alla sfera della famiglia e della religione. Persino i condannati a morte potevano essere reclamati dai parenti per la sepoltura, e le fonti giuridiche romane ricordano che il magistrato non poteva impedirla se non in circostanze eccezionali. Il potere pubblico puniva il colpevole, ma non pretendeva di governare il rapporto tra i vivi e i morti.

È proprio questo confine che le legislazioni contemporanee tendono oggi a superare. La nuova pena accessoria prevista dal Codice penale non si limita a punire il reato: interviene anche sul piano simbolico della memoria, della pietà e del rapporto familiare con il defunto.

Negli ultimi decenni, del resto, il diritto penale è stato progressivamente utilizzato per comunicare messaggi morali o politici. La legislazione si espande per rassicurare l’opinione pubblica, per dimostrare che lo Stato reagisce, per dare forma giuridica all’indignazione collettiva. Il diritto penale diventa così un linguaggio politico.

Il problema è che questo linguaggio produce un effetto paradossale. Più la legge assume una funzione simbolica, più perde la sua natura di strumento limitato e razionale. Il risultato è una continua proliferazione di reati, aggravanti e pene accessorie che non modificano realmente la prevenzione dei delitti ma ampliano il potere punitivo.

Nel caso specifico, la nuova norma incide su un ambito che fino ad oggi era rimasto estraneo alla sfera penale: la disposizione delle spoglie mortali. Si tratta di un diritto personalissimo che appartiene alla sfera privata e familiare. Trasformarlo in oggetto di una sanzione penale accessoria significa spostare ulteriormente il confine tra diritto penale e diritto civile, tra sanzione e regolazione dei rapporti familiari.

La questione non riguarda la gravità del reato che si vuole punire – su cui non vi è dubbio – ma il metodo con cui lo si affronta. Se ogni indignazione sociale diventa motivo per introdurre nuove pene accessorie, il diritto penale finisce per assumere una funzione pedagogica e simbolica che storicamente non gli appartiene.

Il giurista tedesco Winfried Hassemer ha porlato, a questo proposito, di “diritto penale simbolico”: una legislazione che serve soprattutto a comunicare valori, non a risolvere problemi concreti. Il rischio è che la legge diventi una forma di rappresentazione politica, una risposta immediata alla pressione dell’opinione pubblica.

La lezione che arriva dalla tragedia di Antigone resta dunque sorprendentemente attuale. Quando il potere pretende di disciplinare anche il rapporto tra i vivi e i morti, non sta soltanto punendo un colpevole: sta ampliando il proprio dominio simbolico. Ed è proprio in questi momenti che diventa necessario ricordare che la funzione del diritto penale non è rappresentare la morale pubblica, ma limitare il potere punitivo dello Stato entro confini chiari, rigorosi e razionali.

Aggiornato il 09 marzo 2026 alle ore 10:37