Nel pieno della crisi che nel 2019 investì il Consiglio Superiore della Magistratura, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenne con un lessico insolitamente severo. Di fronte alle rivelazioni emerse dall’inchiesta che coinvolgeva Luca Palamara – ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati – il Capo dello Stato parlò di “grave sconcerto e riprovazione” e denunciò apertamente la “degenerazione del sistema correntizio” e la “inammissibile commistione fra politici e magistrati”.
Le sue parole, tuttavia, non si limitarono alla censura morale. Mattarella tracciò con precisione il perimetro costituzionale entro cui affrontare la crisi. Sciogliere il Csm – ipotesi evocata nel dibattito pubblico – sarebbe stato, spiegò, un atto discrezionale non contemplato dall’architettura costituzionale. La riforma dell’organo di autogoverno della magistratura non rientra nelle prerogative del Presidente della Repubblica: “Questo compito – chiarì – non è affidato dalla Costituzione al Capo dello Stato, ma al Governo e al Parlamento”.
Il messaggio conteneva un doppio registro. Da un lato, la riaffermazione rigorosa del principio di separazione dei poteri: il Presidente non può supplire alle responsabilità degli altri organi costituzionali. Dall’altro, una sollecitazione politica esplicita: servivano modifiche normative, sia legislative sia regolamentari, per impedire il ripetersi di pratiche che egli stesso aveva definito, già nel giugno 2019 davanti al Csm, un “costume inaccettabile”. Nel maggio 2020 l’auspicio si fece ancor più stringente: approdare “in tempi brevi a una nuova normativa” capace di restituire all’ordine giudiziario “prestigio e credibilità”.
A distanza di anni, il Parlamento ha effettivamente esercitato quella responsabilità. La riforma del Csm è stata approvata in via definitiva dalle Camere e sarà sottoposta anche al vaglio popolare. Il merito delle soluzioni adottate resta oggetto di legittimo confronto politico e giuridico. Ciò che appare difficilmente contestabile è la coerenza del percorso istituzionale seguito rispetto all’indicazione presidenziale: iniziativa politica, discussione parlamentare, legittimazione attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento.
Sotto il profilo costituzionale, il punto centrale non è tanto la valutazione qualitativa della riforma – che potrà essere misurata solo nel medio-lungo periodo – quanto il funzionamento del circuito delle responsabilità. Di fronte allo scandalo, il Capo dello Stato non ha forzato i limiti del proprio ruolo né ha cercato scorciatoie simboliche. Ha invece rivendicato i confini delle sue attribuzioni, indicando come unica via legittima l’intervento del legislatore.
L’approdo normativo odierno rappresenta, dunque, la risposta istituzionale a quell’appello. Non una supplenza del Quirinale, ma un’assunzione di responsabilità da parte di Governo e Parlamento. In questo senso, la sequenza degli eventi – scandalo, denuncia pubblica, iniziativa legislativa – offre un esempio di fisiologia costituzionale in una fase di forte tensione.
Resta aperta la verifica sostanziale: se la riforma sarà davvero in grado di correggere le distorsioni emerse nel “Palamara gate” e di rafforzare l’autonomia e l’autorevolezza della magistratura. Ma sul piano dei principi, la dinamica istituzionale ha seguito la traiettoria indicata a suo tempo da Mattarella: nessuna forzatura, rispetto delle competenze, centralità del Parlamento. Una risposta che si colloca, pertanto, dentro, e non ai margini, dell’equilibrio dei poteri delineato dalla Costituzione.
Aggiornato il 23 febbraio 2026 alle ore 10:34
