Ogni volta che nel dibattito pubblico italiano compare l’ipotesi di una revisione costituzionale, la reazione è prevedibile. Prima ancora di discutere il contenuto, si alza una barriera simbolica: si parla di oltraggio, di strappo, di minaccia all’assetto democratico. La dinamica è quasi automatica e prescinde spesso dal merito della proposta. È accaduto anche nel caso della riforma della giustizia: già approvata dal Parlamento e ora destinata al vaglio referendario. Eppure, per una parte del fronte critico, il problema non è cosa si modifica, ma il fatto stesso che si modifichi.
L’argomento più ricorrente è di natura simbolica. La Costituzione viene descritta come un testo “nato dal sangue dei partigiani”, espressione che richiama la sua genesi storica e il trauma fondativo della Repubblica. È un richiamo legittimo sul piano della memoria collettiva. Ma sul piano istituzionale occorre distinguere tra il valore storico-politico della Carta e la sua funzione normativa. La Costituzione repubblicana è certamente figlia della Resistenza e del superamento del regime fascista; tuttavia, è anche un testo giuridico concepito per disciplinare l’organizzazione dei poteri, garantire diritti e regolare conflitti in una società dinamica. Non è stata pensata come un oggetto intangibile, bensì come un ordinamento capace di adattarsi nel tempo.
Lo dimostra un dato spesso rimosso nel dibattito: la Costituzione italiana è già stata modificata numerose volte. Interventi di revisione sono stati approvati da maggioranze politiche tra loro molto diverse, incidendo su parti significative dell’assetto istituzionale ̶ dal Titolo V ai rapporti tra Stato e autonomie, fino all’equilibrio di bilancio. In quei casi il confronto è stato aspro, ma raramente si è sostenuto in via di principio che modificare la Carta fosse di per sé illegittimo. La ragione è inscritta nella Costituzione stessa, che disciplina in modo puntuale le modalità della propria revisione. Prevede maggioranze qualificate, tempi di riflessione, e la possibilità del referendum confermativo. Non siamo di fronte a una lacuna, ma a una scelta consapevole dei costituenti: rendere la Carta rigida, ma non immutabile.
Il punto politico, allora, non può essere l’intangibilità astratta del testo. Può essere, legittimamente, il merito della riforma. Si può sostenere che determinate modifiche alterino l’equilibrio tra poteri, riducano garanzie o producano effetti indesiderati sull’indipendenza della magistratura. Si può argomentare che la soluzione proposta non risolva i problemi strutturali della giustizia italiana. Questo è il terreno fisiologico del confronto democratico.
Ciò che appare problematico è un’altra linea argomentativa: l’idea che l’attuale maggioranza, pur investita del consenso elettorale e operante attraverso il Parlamento, non avrebbe una sorta di “legittimazione morale” a intervenire sulla Carta. Una simile impostazione introduce un criterio extra-giuridico nella valutazione della riforma. Non si contesta il rispetto delle procedure, ma la qualità politica di chi le utilizza. È una posizione che rischia di scivolare verso una concezione proprietaria della Costituzione, come se essa appartenesse culturalmente a una sola parte.
In uno Stato costituzionale di diritto, la legittimazione a proporre e votare revisioni discende dal mandato elettorale e dal rispetto delle regole procedurali. Il controllo finale, se attivato, spetta ai cittadini attraverso il referendum. È un meccanismo che rafforza, non indebolisce, la sovranità popolare. Se si ritiene che una riforma sia pericolosa, lo strumento per respingerla è già previsto dall’ordinamento.
Per questo il confronto dovrebbe concentrarsi su domande verificabili: le modifiche migliorano l’efficienza del sistema giudiziario? Rafforzano o indeboliscono i contrappesi tra poteri dello Stato? Incidono sulle garanzie dei cittadini? Sono coerenti con i principi supremi dell’ordinamento? È su questi parametri che una riforma costituzionale va valutata, non sulla base di un riflesso identitario.
La Costituzione non è un feticcio da difendere con formule rituali, ma un’architettura istituzionale da mantenere funzionale ai principi che incarna. Difenderla significa impedire che venga svuotata nei suoi valori fondamentali; non significa sottrarla a ogni possibile aggiornamento. In una democrazia matura, la differenza tra vigilanza e preclusione ideologica dovrebbe essere chiara. E la qualità del dibattito pubblico si misura proprio nella capacità di distinguere tra le due.
Aggiornato il 16 febbraio 2026 alle ore 10:26
