Tutela della salute cognitiva dai social

La situazione è grave, non è più soltanto una questione educativa, non è più soltanto un tema psicologico, la crescente incidenza della dipendenza digitale e dell’erosione dell’attenzione impone oggi una riflessione giuridica strutturata. I social network, da Instagram a TikTok, da Facebook a X, non sono più semplici strumenti di comunicazione, ma sono ambienti progettati per catturare e trattenere l’attenzione, incidendo in modo profondo sui processi cognitivi degli utenti, soprattutto dei minori.

Le neuroscienze hanno ormai chiarito che notifiche, scroll infinito e ricompense intermittenti attivano il circuito dopaminergico (ossia qualunque elemento del sistema nervoso che dipende dalla dopamina o che ne modifica l’attività) della ricompensa, generando meccanismi assimilabili alle dipendenze comportamentali.

Tuttavia, il punto non è demonizzare la tecnologia, bensì quello di chiedersi se l’ordinamento giuridico italiano sia adeguatamente attrezzato per tutelare quella che sempre più studiosi definiscono “integrità cognitiva”. Per quanto la Costituzione tuteli la salute (art. 32), la personalità (art. 2), la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) e il diritto all’istruzione (art. 34), non può esistere vera libertà di pensiero in un contesto in cui i processi decisionali vengono sistematicamente orientati da algoritmi opachi, progettati per massimizzare l’engagement. Nello specifico, non può esserci pieno sviluppo della persona quando l’attenzione è frammentata e la soglia di concentrazione si riduce progressivamente.

Sebbene l’Unione europea abbia compiuto un primo passo con il Digital Services Act, imponendo alle grandi piattaforme obblighi di valutazione dei rischi sistemici, inclusi quelli per i minori e il Regolamento generale sulla protezione dei dati abbia rafforzato i limiti alla profilazione automatizzata, queste norme, anche se determinanti, non affrontano in modo risolutivo il nodo della compromissione cognitiva. Questo perché manca una disciplina esplicita che riconosca la salute cognitiva come un bene giuridico autonomo.

Infatti, se nel nostro ordinamento il danno alla salute può essere risarcito ai sensi degli articoli 2043 e 2059 del Codice civile, resta ancora difficile dimostrare il nesso eziologico tra progettazione algoritmica e dipendenza digitale. Inoltre, è complicato qualificare giuridicamente un sistema che, pur non essendo intrinsecamente illecito, è strutturato per incentivare l’uso compulsivo. Pertanto, si tratta di problematiche che non possono essere lasciate esclusivamente al corso evolutivo della giurisprudenza, ma è compito del legislatore fornire criteri chiari e una normativa efficace.

Una proposta concreta potrebbe articolarsi su tre pilastri: prevenzione, responsabilità e tutela rafforzata dei minori.

In primo luogo, dovrebbe essere introdotta una Valutazione di Impatto Cognitivo obbligatoria per le grandi piattaforme, sul modello della valutazione di impatto privacy prevista dal Gdpr. In tal modo, ogni sistema di raccomandazione dovrebbe essere sottoposto a un’analisi preventiva dei suoi effetti sui processi attentivi ed emotivi, con particolare riguardo ai soggetti vulnerabili.

In secondo luogo, occorrerebbe tipizzare nel Codice civile la lesione dell’integrità cognitiva, prevedendo un regime di responsabilità aggravata per chi progetta sistemi digitali idonei a incidere in modo significativo sui processi decisionali. Attenzione, non si tratta di criminalizzare l’innovazione, ma di riequilibrare il rapporto tra libertà economica e dignità della persona.

In terzo luogo, la tutela dei minori dovrebbe essere rafforzata con il divieto di attivazione predefinita di notifiche compulsive, scroll infinito e metriche pubbliche di approvazione sociale. La progettazione persuasiva rivolta a soggetti in fase di sviluppo neurobiologico pone un problema etico prima ancora che giuridico e l’inerzia normativa rischia di produrre un nefasto paradosso.

Invero, mentre il legislatore interviene con rigore in settori tradizionalmente qualificati come pericolosi, lascia sostanzialmente priva di disciplina una tecnologia capace di incidere sui processi mentali collettivi. La libertà digitale è un valore, ma non può tradursi nella libertà di manipolare l’attenzione, perché la salute cognitiva è alla base stessa della tenuta del sistema democratico. Perché la partecipazione pubblica senza attenzione sostenuta, senza capacità critica, senza autonomia decisionale, si svuota, diventando passiva e alla mercè di chi gestisce i social.

Il Parlamento italiano è chiamato a colmare questo pernicioso vuoto, non per vietare i social, non per censurare la libertà di espressione, ma per riconoscere il fatto che l’integrità cognitiva è un bene costituzionale da proteggere. Ogni epoca ha dovuto regolare le tecnologie capaci di trasformare la società e oggi la sfida è tanto più sottile quanto complessa, perché il problema non riguarda soltanto ciò che vediamo o leggiamo, ma il modo in cui pensiamo.

Quindi, ignorare la questione in oggetto significherebbe accettare che la progettazione algoritmica continui a plasmare silenziosamente le nostre menti senza un adeguato presidio giuridico. Al postutto, urge intervenire per riaffermare in modo alquanto dirimente un principio semplice ma fondamentale, ossia che la tecnologia deve essere al servizio della persona e non la persona al servizio dell’algoritmo e tanto meno lo possono essere le fasce generazionali e sociali più esposte per la loro fragilità, a cominciare dai bambini, dagli adolescenti e dagli stessi anziani.

Aggiornato il 17 febbraio 2026 alle ore 12:05