La sentenza delle Sezioni Unite mostra il paradosso: il denaro nasce dall’Irpef, viene distribuito anche a chi non sceglie e, una volta trasferito, esce dal normale controllo contabile dello Stato.
Diciamolo subito: l’otto per mille alla Chiesa cattolica non è una donazione liberamente effettuata dal contribuente. È una quota del gettito Irpef, dunque denaro prelevato coattivamente attraverso il fisco. Il cittadino può indicare uno dei destinatari previsti, ma non può chiamarsi fuori dal meccanismo: se non firma, i soldi vengono comunque distribuiti in proporzione alle scelte degli altri. L’Agenzia delle Entrate lo dice chiaramente: “se non firmate”, l’otto per mille viene ugualmente attribuito secondo le scelte espresse. Il silenzio, insomma, diventa finanziamento.
Su questa singolare architettura è intervenuta l’ordinanza n. 24778 delle Sezioni Unite della Cassazione, pubblicata il 26 agosto 2026. La vicenda nasce da un’azione della Procura regionale della Corte dei conti per la Sicilia, che chiedeva il risarcimento di un presunto danno erariale di 403.416,69 euro — non proprio bruscolini — per somme dell’otto per mille che sarebbero state distratte a fini privati.
La domanda era inevitabile: se quel denaro nasce dal gettito Irpef, resta denaro pubblico una volta trasferito alla Chiesa? Ai fini della giurisdizione contabile, la risposta delle Sezioni Unite è negativa. A tal proposito, la Corte ha spiegato che, dopo il trasferimento, la CEI gestisce direttamente le somme, ne decide la ripartizione e svolge i controlli previsti dal proprio ordinamento. Rispetto alle concrete scelte d’impiego “resta estraneo lo Stato italiano” e le risorse “entrano a far parte del patrimonio della Chiesa”.
Il paradosso è evidente. Lo Stato — “quell’apparato sociale di coercizione e costrizione”, per usare la definizione di Ludwig von Mises — interviene con tutta la propria forza all’inizio: impone l’Irpef, raccoglie il gettito, determina le somme e distribuisce perfino le quote corrispondenti alle scelte non espresse. Poi arriva il trasferimento e lo Stato arretra. Le Sezioni Unite precisano infatti che l’utilizzo dei finanziamenti avviene fuori da “uno schema procedimentale di tipo contabile” e che, una volta corrisposte le somme, “lo Stato non ha giurisdizione sull’impiego” neppure in caso di distrazione dalle finalità stabilite dalla legge. Il principio di diritto esclude così la giurisdizione della Corte dei conti sulle azioni di danno erariale per appropriazione o distrazione delle somme dell’otto per mille erogate alla Chiesa cattolica.
Non significa comunque che scompaiano tutte le regole. Restano vincoli, rendicontazioni e controlli, ma appartengono solo ed esclusivamente al circuito ecclesiastico. Qui il cortocircuito diventa clamoroso: a monte serve lo Stato, con tutta la prorompente e inarrestabile forza del fisco, per procurare e trasferire il denaro; a valle, quando si tratta però di controllarne l’impiego con gli strumenti della contabilità pubblica, deve fermarsi. Indispensabile come esattore, estraneo come controllore.
C’è poi un dato che merita molta più attenzione di quanta ne riceva nella comunicazione sull’otto per mille: il sostentamento del clero. Nel 2025 la CEI vi ha destinato 384 milioni di euro su 1,014 miliardi complessivamente assegnati, contro 350,9 milioni per culto e pastorale e 280 milioni per interventi caritativi. È stata la maggiore singola voce del riparto. Il confronto con la riforma del 1985 è ancora più significativo. L’articolo 35 della legge n. 222 stabilisce che gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedano alle remunerazioni anzitutto “con i redditi del proprio patrimonio”, ricorrendo all’Istituto centrale per la parte insufficiente. Quarant’anni dopo, nel 2024, gli apporti degli Istituti diocesani hanno coperto appena il 9,2 per cento delle risorse impiegate per il sostentamento del clero. Eppure, quegli Istituti dispongono di ingenti patrimoni, provenienti dagli ex benefici e dalle prebende parrocchiali trasferiti loro dalla riforma, che evidentemente non riescono a produrre redditi adeguati alla funzione per la quale erano stati destinati. L’87,2 per cento — ben 389 milioni di euro — è arrivato invece dall’otto per mille. Il risultato è impietoso: patrimoni ingenti, rendimenti modesti e un finanziamento fiscale divenuto ormai di gran lunga la fonte dominante. E tutto ciò avviene mentre la stessa Conferenza episcopale italiana sostiene l’otto per mille con una poderosa “campagna multicanale” su televisione, web, stampa, radio, affissioni e video. La comunicazione insiste sulle opere, sulla solidarietà e sugli interventi sociali. I numeri, però, raccontano anche altro: nel 2025 agli interventi caritativi sono andati 280 milioni; al sostentamento del clero 384.
Il problema di fondo rimane il consenso. Chi vuole sostenere una confessione religiosa deve essere libero di farlo con il proprio denaro, nella misura che ritiene. Nell’otto per mille, invece, il finanziamento passa attraverso un’imposta e persino chi non esprime alcuna scelta partecipa comunque al riparto.
Fede e imposizione fiscale appartengono a sfere diverse. La prima vive dell’adesione volontaria; la seconda di un comando assistito dalla coercizione. Tanto più si rivendica, giustamente, l’autonomia della Chiesa dallo Stato, tanto più appare contraddittorio utilizzare lo Stato come esattore delle risorse destinate alla Chiesa. È qui che “libera Chiesa in libero Stato” torna ad avere un significato concreto. Una Chiesa libera dovrebbe vivere del sostegno di chi liberamente decide di sostenerla; uno Stato libero non dovrebbe trasformare il proprio sistema tributario nello strumento attraverso il quale finanziarla. La sentenza n. 24778/2026 non esprime questo giudizio. Fotografa però un meccanismo eloquente: il denaro nasce dall’Irpef, lo Stato lo raccoglie e lo trasferisce, anche le non-scelte concorrono al riparto; poi le somme entrano nel patrimonio ecclesiastico e la giurisdizione della Corte dei conti si arresta.
È questa la contraddizione dell’otto per mille: il fisco serve per prendere e distribuire il denaro; quando quel denaro è arrivato a destinazione, lo Stato deve fare un passo indietro e non interferire in alcun modo.
Aggiornato il 23 settembre 2026 alle ore 10:09
