mercoledì 28 ottobre 2026
I blocchi stradali al Sud contro il caro carburante e la guerriglia urbana ad opera di studenti e maranza hanno in parte oscurato un passaggio politico rilevante per l’assetto futuro del nostro Paese. Infatti, il 13 ottobre scorso il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva gli schemi delle intese sull’autonomia differenziata tra il Governo e le Regioni − Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto − deliberando contestualmente i quattro disegni di legge destinati al Parlamento.
Gli accordi riguardano quattro ambiti: protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute. Il passaggio parlamentare sarà decisivo per stabilire quali funzioni potranno essere effettivamente attribuite e a quali condizioni.
Il problema dell’autonomia è presente nel dibattito pubblico italiano fin dalla nascita dello Stato unitario. Il primo progetto di decentramento amministrativo, ovviamente in un contesto storico profondamente diverso, fu presentato nel 1867 da Marco Minghetti. Dopo l’Unità d’Italia, la nuova classe politica si trovò a dovere scegliere tra la costruzione di uno Stato centralizzato oppure riconoscere maggiori spazi di autonomia alle realtà locali caratterizzate da tradizioni, condizioni economiche e assetti istituzionali differenti. Marco Minghetti, ministro dell’Interno, sostenne la necessità di un’organizzazione amministrativa capace di valorizzare le autonomie locali, senza mettere in discussione l’unità politica della nazione. La proposta, tuttavia, non ebbe successo. Prevalse un modello centralistico ritenuto più adatto a consolidare uno Stato ancora fragile attraversato da profonde fratture economiche e sociali e impegnato a contrastare nel Mezzogiorno il brigantaggio.
Il fallimento del progetto Minghetti non chiuse, però, la questione delle autonomie. Al contrario, lasciò aperto un problema destinato a riemergere in forme diverse nelle successive fasi della storia nazionale. Con la nascita della Repubblica, l’Italia ha cercato di nuovo una soluzione capace di superare l’alternativa fra centralismo e frammentazione. L’articolo 5 della Costituzione afferma che la Repubblica è “una e indivisibile”, ma stabilisce anche che riconosce e promuove le autonomie locali. I due princìpi non si escludono: l’autonomia è riconosciuta all’interno di un ordinamento unitario nel quale lo Stato conserva la responsabilità di garantire i diritti fondamentali.
L’istituzione delle Regioni ordinarie nel 1970 e la riforma del Titolo V della Costituzione, approvata nel 2001, hanno progressivamente ampliato il ruolo dei governi regionali. In questo percorso si colloca l’articolo 116, terzo comma, che consente alle Regioni a statuto ordinario di ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia attraverso un procedimento che coinvolga lo Stato e il Parlamento. La legge 26 giugno 2024, n. 86, promossa dal ministro Roberto Calderoli, disciplinava le modalità di attuazione di questa possibilità costituzionale. La Consulta, però, con la sentenza n. 192 del 2024, ha giudicato parzialmente incostituzionale quella legge, precisandone i limiti.
In particolare, l’autonomia differenziata non può tradursi nel trasferimento indiscriminato di intere materie. Occorre individuare specifiche funzioni e giustificare il loro trasferimento sulla base delle esigenze dei territori e dei princìpi costituzionali. È in questo quadro che si colloca la recente decisione del Consiglio dei ministri. L’autonomia differenziata non costituisce, pertanto, una devoluzione illimitata di poteri: la sua portata dipenderà dalle funzioni effettivamente trasferite, dalle relative risorse e dalle garanzie predisposte. In tal senso, assumeranno un ruolo centrale i livelli essenziali delle prestazioni (Lep).
Il principio da salvaguardare è che i diritti fondamentali non possano dipendere dal luogo di residenza. Dopo 165 anni dall’Unità d’Italia, il progetto Minghetti e l’attuale disegno di decentramento propongono due diverse risposte a una medesima questione, ovvero come avvicinare il potere ai territori senza compromettere l’unità dello Stato e l’uguaglianza dei cittadini.
di Francesco Carella