martedì 4 agosto 2026
Il Parlamento cancelli norme obbrobrio che limitano l'autonomia delle Regioni
L’Italia è un paese strano, si approva l’autonomia differenziata per dare più poteri ad alcune Regioni che li hanno chiesti, in base a quanto prevede la nostra Costituzione, ma non si cancellano ancora quelle norme invasive delle competenze regionali, come il dl 138/2011, il dl 174/2012 e il d.lgs. 39/2013, che hanno compresso non solo l’autonomia regionale ma soprattutto la democrazia rappresentativa.
Un anno fa il Parlamento ha approvato la legge 8 agosto 2025 n, 122, riguardante disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità, che ha modificato solo in piccola parte l’art. 14 del dl 138 e abrogato l’art.7 del d.lgs.. 39/2013.
L’art. 14 del dl 138/2011, approvato sotto la furia giustizialista di alcuni scandali, che poi si sono rivelati fuffa con processi finiti quasi tutti in assoluzioni, intervenne a gamba tesa per ridurre il numero dei consiglieri, in rapporto alla popolazione, e assessori regionali, mentre il titolo V della Costituzione assegna alle Regioni la potestà legislativa elettorale, nell’ambito di principi stabiliti dalla legge dello Stato, e la potestà statutaria, tra i cui contenuti vi sono la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Dunque, è lo Statuto di ciascuna Regione che determina il numero dei consiglieri regionali e dei componenti della giunta.
Per questo la norma, a mio parere, era e resta incostituzionale.
La norma del dl 138/2011 nello stabilire la riduzione del numero dei consiglieri va addirittura oltre quelle che erano le previsioni dell’art 2 della vecchia legge statale n 108 del 1968, superato dall’entrata in vigore degli statuti e delle nuove leggi elettorali, tanto che prevede un numero minimo di 20 consiglieri regionali per le Regioni sino a 1 mln di abitanti, rispetto ai 30 CR della vecchia norma.
L’art. 2 della legge 108/68 prevedeva: 20 Consiglieri Regionali sino a 1 mln di abitanti, 40 oltre 1 mln, 50 oltre 3 mln, 60 oltre 4 mln, 80 oltre 6 mln. Mentre la nuova disposizione dell’art. 14 del 138/2011 prevede: 20 Consiglieri Regionali sino a 1 mln di abitanti, 30 sino a 2 mln, 40 sino a 4 mln, 50 sino a 6 mln, 70 sino a 8 mln, 80 oltre 8 mln.
Sempre la nuova disposizione del dl 138 prevede che il numero dei componenti della giunta sia pari a un quinto del numero dei consiglieri regionali, con arrotondamento superiore.
La nuova previsione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali, che non si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, ha comportato la modifica degli Statuti delle Regioni ordinarie, con delle complicazioni nel caso della riduzione o aumento del numero degli abitanti cui è legato il numero dei consiglieri regionali.
La riduzione del numero dei consiglieri comporta una serie di problemi per le Regioni piccole, perché non si riesce a garantire il numero legale nelle commissioni e per le Regioni grandi, perché non si riesce a dare rappresentanza a tutti i territori regionali.
Così come la fascia intermedia pone problemi ad alcune Regioni che vicine a superare i 5 mln di abitanti ma avranno sempre lo stesso numero di consiglieri, cosa che comporta un deficit di rappresentanza democratica.
La legge 122/2025 integra la normativa del dl 138 e prevede, con l’articolo 1 comma 1 lettera a), che il numero dei consiglieri regionali resti uguale qualora la popolazione si riduca del 5 per cento rispetto alla soglia di riferimento.
Questa previsione ha consentito, giustamente, alla Regione Puglia di non passare dagli attuali 50 CR ai 40 previsti per le Regioni sotto i 4 milioni di abitanti. Questo ha evitato anche un corto circuito istituzionale perché nello statuto della Regione Puglia, che è andata al voto nell’autunno del 2025, è previsto il numero di 50 CR e non si sarebbe fatto in tempo a modificarlo con doppia lettura e tempi di entrata in vigore.
Mentre la lettera b, sempre dell’articolo 1 comma 1, prevede che le Regioni sino a due milioni di abitanti possono avere due assessori in più specificando anche che il Presidente della giunta è incluso nel numero dei componenti della giunta. Quindi tutte le Regioni sotto i due milioni di abitanti, previa modifica dei propri statuti, possono aumentare il numero massimo dei componenti della giunta di due unità.
L’articolo 2 della norma abroga poi l’art. 7 del d.lgs. 39/2013, che vietava il conferimento immediato di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni regionali a coloro che hanno ricoperto cariche negli organi di governo, nei consigli o negli enti controllati nella Regione o negli enti locali della medesima Regione.
Fattispecie che invece era stata già abrogata per gli ex amministratori locali.
La legge 122/2025 è importante perché per la prima volta il Parlamento interviene su norme che hanno compresso l’autonomia delle Regioni creando molti problemi alla rappresentanza democratica.
Pensavo fosse solo un primo passo verso una rivisitazione complessiva di queste norme, come pure del dl 174/2012, sulle guarentigie della politica, ma mi sbagliavo
Infatti, dopo l’approvazione della norma, passata alla chetichella senza una discussione politica in aula, quasi come se si avesse timore ad affrontare queste tematiche, è calato sulla materia un silenzio assordante.
Io mi auguro che il Parlamento, il sistema delle Regioni, il sistema politico nel suo complesso prendano atto dei danni alla democrazia che queste norme stanno arrecando e che si decida di affrontare la loro rivisitazione alla luce del sole.
di Donato Robilotta