lunedì 8 giugno 2026
Era ora. Dopo anni di denunce di discriminazione in tutte le sedi istituzionali e mediatiche (anche qui su l’Opinione), e di ricorsi al giudice amministrativo e ordinario (infrantesi sul muro dell’inammissibilità, con stucchevole palleggio di giurisdizione), finalmente è arrivata la bomba: la Commissione Ue ha inviato una lettera di costituzione in mora aprendo una procedura d’infrazione contro l’Italia (INFR(2026)4004) per il mancato allineamento della propria legislazione sui giudici tributari onorari al diritto del lavoro dell’Ue. In particolare, non essendo loro riconosciuta l’esistenza di un rapporto di lavoro, i giudici tributari onorari sono soggetti a un trattamento differenziato rispetto ai magistrati tributari per quanto concerne le ferie annuali, la pensione di vecchiaia e le prestazioni sociali come il congedo di malattia o di maternità. I giudici tributari onorari percepiscono inoltre un compenso, in proporzione, di livello considerevolmente inferiore rispetto ai magistrati tributari. La Commissione ritiene che tale disparità di trattamento sia incompatibile con il diritto del lavoro dell’Ue, in particolare con la direttiva 97/81/Ce del Consiglio sul lavoro a tempo parziale, la direttiva 2003/88/Ce sull’orario di lavoro e la direttiva 92/85/Cee del Consiglio sulla maternità. Ora l’Italia ha 2 mesi di tempo per rispondere e rimediare alle carenze segnalate.
Il muro è crollato quindi per attacco esterno, anche se negli ultimi tempi qualche crepa si era prodotta pure sul fronte interno per alcune sentenze delle magistrature superiori, che avevano cominciato a recepire il diritto eurounitario sulle comuni tutele dei lavoratori anche per i giudici c.d. onorari in generale. E infine la sentenza n. 71/2026 della Corte costituzionale. Ma persiste, tuttora, un atteggiamento corporativo della magistratura togata, che resiste all’approccio sostanzialistico europeo (chi fa lo stesso lavoro deve avere lo stesso trattamento) restando formalisticamente aggrappata al feticcio (fake, perché puramente corporativo) del concorso: si dice che in base a quanto disposto dall’art. 106 Cost., si può diventare magistrati solo per concorso pubblico per titoli ed esami; e che quindi, non avendo i c.d. onorari superato alcun concorso, nessuna equiparazione può farsi tra loro e i c.d. togati. Ma è corretta questa tesi, almeno con riguardo ai giudici tributari? No, affatto.
L’articolo 106 della Costituzione prescrive solo che “le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso”. E qui si apre un mondo: c? Basta quello per soli titoli o dev’essere per titoli ed esami? E dev’essere un concorso di primo livello (es. magistratura ordinaria) o di secondo livello (es. giudici amministrativi, in cui sono richiesti anche titoli di servizio)?
Evidentemente, la lettera della norma non consente di estendere il concetto costituzionale di concorso oltre il significato comune del termine: un concorso è solo una partecipazione aperta a tutti, in base a criteri che la legge ordinaria può stabilire di volta in volta.
E nel caso particolare dei giudici tributari, il feticcio è anche un fake, perché in realtà si tratta di giudici reclutati dal 2011 per concorso pubblico per titoli (culturali, professionali e di servizio), tra chi, peraltro, ha già superato un altro concorso pubblico (magistrati, funzionari pubblici, avvocati, commercialisti), e quindi la discriminazione rispetto ai c.d. togati non ha alcun fondamento costituzionale.
Senza considerare il fatto che l’art. 106 Cost. va applicato tutto, anche quando ammette “la nomina anche elettiva di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli” – da trattare evidentemente, a tutti gli effetti, come gli altri magistrati – e il reclutamento straordinario su designazione del Csm di magistrati di Cassazione tra “professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori”.
Ma ci sono anche deroghe al reclutamento dei magistrati per concorso in via ordinaria (quanti sanno, ad esempio, che il 20 per cento dei consiglieri di Stato può essere nominato dal Governo?) e ci sono state in passato in via straordinaria, sia per la magistratura ordinaria (quanti ricordano l’infornata dei magistrati c.d. togliattini tra Monarchia e Repubblica?) che per quella amministrativa (ad es. quando funzionari pubblici furono cooptati per formare il primo nucleo di giudici del Tar, negli anni Settanta).
Insomma, perché quando si è costituita la c.d. quinta magistratura (quella tributaria) con la L. 130/2022, non si è operato allo stesso modo, facendo transitare su opzione alla magistratura a tempo pieno i giudici tributari esistenti, come la logica avrebbe richiesto? Perché punire chi aveva per decenni prestato onorato servizio (quella tributaria era, ed è ancora, la giurisdizione più efficiente), implementando invece un costoso e lento apparato per i nuovi concorsi che non consentirà, ancora per diversi anni, di coprire le croniche carenze di organico?
In altro articolo ho esposto la mia tesi in argomento: i giudici tributari erano troppo scomodi per il Mef, che nel nuovo sistema gestisce in proprio i concorsi e nomina i magistrati tributari. Con buona pace dei contribuenti.
Ma anche questa palese e vergognosa mancanza di terzietà, denunciata da tanti interpreti, è sotto la lente della Commissione Ue, e non è detto che non si arrivi a sviluppi ancor più clamorosi.
Credo quindi che con l’occasione della procedura d’infrazione aperta, l’Italia farebbe bene anche a portare al più presto la giustizia tributaria in campo neutro, ossia sotto la Presidenza del Consiglio dei ministri, come già accaduto con quella amministrativa e contabile.
Quel che è certo, è che bisognerà prendere rapidamente dei provvedimenti; staremo a vedere se la montagna partorirà un topolino, costringendo i giudici tributari a continuare la battaglia ordinamentale, o se finalmente anche questo Paese sarà capace di varare riforme serie, eque e durature.
di Luca Maria Blasi