giovedì 7 maggio 2026
All’attenzione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni
e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti
Gentili,
le recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio circa l’impegno a mantenere un rapporto di prossimità con i cittadini inducono a sottoporre alla Vostra attenzione alcune criticità operative che, pur apparendo di dettaglio, incidono in modo significativo sulla percezione di equità del sistema fiscale.
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E INCENTIVAZIONE NEGLI ACCERTAMENTI FISCALI
Nella prassi degli accertamenti tributari, sia nei confronti di persone fisiche che di società, si riscontra frequentemente la tendenza a determinare imponibili accertati in misura notevolmente superiore rispetto a quelli dichiarati. Ciò che desta particolare perplessità è il meccanismo di accantonamento di una quota degli importi accertati in fondi destinati alla remunerazione accessoria del personale dell’Agenzia delle Entrate.
Tale meccanismo presenta profili critici sotto il profilo dell’equità e dell’imparzialità amministrativa, in quanto:
- l’accantonamento avviene sulla base dell’importo accertato, indipendentemente dall’esito del contenzioso;
- anche nei casi di annullamento totale o parziale dell’accertamento a seguito di ricorso del contribuente, l’importo accantonato non viene proporzionalmente rideterminato;
- ciò può generare, quantomeno in astratto, un incentivo distorsivo alla sovrastima delle pretese impositive.
Tale situazione appare suscettibile di incidere negativamente sulla fiducia del contribuente e sul principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost.
REGIME DI SOLIDARIETÀ NEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO SULLE SENTENZE CIVILI
Un’ulteriore criticità riguarda la disciplina dell’imposta di registro sulle sentenze civili. In base alla normativa vigente, l’obbligazione tributaria grava solidalmente su tutte le parti del giudizio, indipendentemente dall’esito della causa.
In concreto:
- l’imposta viene richiesta sia alla parte soccombente sia a quella vittoriosa;
- l’Amministrazione finanziaria può legittimamente esigere il pagamento da uno qualsiasi dei coobbligati;
- nella prassi, il pagamento viene spesso effettuato dalla parte più solvibile o più diligente, che non coincide necessariamente con la parte soccombente.
Anche tale meccanismo, sebbene giuridicamente fondato sul principio di solidarietà passiva, solleva dubbi sotto il profilo dell’equità sostanziale, in quanto:
- trasferisce di fatto l’onere fiscale anche su soggetti risultati vittoriosi in giudizio;
- può determinare effetti distorsivi nei rapporti tra le parti, demandando a successivi regresso e azioni di rivalsa la redistribuzione dell’onere.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Le questioni sopra evidenziate non attengono tanto alla legittimità formale delle norme e delle prassi, quanto alla loro coerenza con i principi di equità, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Un eventuale intervento normativo o regolamentare volto a correlare i meccanismi incentivanti agli esiti definitivi degli accertamenti; e rivedere il regime di solidarietà nell’imposta di registro sulle sentenze; potrebbe contribuire a rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione finanziaria e contribuente.
Confidando che tali osservazioni possano essere oggetto di utile riflessione, si porgono distinti saluti.
(*) Vicepresidente Corte di Giustizia Tributaria di Roma e Latina
di Costantino Ferrara (*)