martedì 7 aprile 2026
È il momento che le istituzioni assumano posizioni chiare sulla ‘consegna diretta’ degli imputati alla Corte penale internazionale
Il “caso Almasri” torna nelle cronache, segnando un altro momento critico in cui si intrecciano diritto, politica e relazioni internazionali: il silenzio e l’indeterminatezza su molti aspetti vanno oltre le dichiarazioni ufficiali. Gli sviluppi più recenti si concentrano su due fronti: da una parte, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della responsabile della struttura tecnica del Ministero della Giustizia, accompagnata dalla istanza per conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, ove la posizione del livello tecnico potrebbe venire inglobata in quello politico dei ministri coinvolti in un diverso iter di garanzia (già archiviato per la mancanza di autorizzazione a procedere della Camera dei deputati) ; dall’altra, la Corte penale internazionale ha deciso di deferire l’Italia all’Assemblea degli Stati per mancata cooperazione. Ciò che più interessa qui è il profilo internazionale della vicenda: in gioco c’è la scelta fondamentale che l’Italia deve compiere riguardo al modello di giurisdizione della Corte penale internazionale. Non si tratta di una questione puramente formale: è in gioco la credibilità del Paese, che nel corso della storia ha svolto un ruolo attivo nella costruzione e nel sostegno delle istituzioni internazionali, riflettendo i principi del modello liberale di giustizia recepito dalla Costituzione italiana, fondata sul diritto e sul rispetto dei diritti di popoli e individui.
Per questo è increscioso che i livelli di responsabilità ‘tecnica’ e ‘politica’ non abbiano dato subito risposte compiute in quel caso concreto. La Corte ha rilevato un inadempimento agli obblighi di cooperazione, sottolineando come l’omessa consegna di Almasri e la mancata consultazione abbiano impedito l’esercizio delle proprie funzioni. Le giustificazioni prospettate − inclusa quella relativa a un presunto mandato libico concorrente − sono apparse deboli e non persuasive: non solo per la loro tardività, ma anche perché il principio di complementarità (la Corte non interviene se è garantito un processo ‘giusto’ di uno Stato) non può essere invocato unilateralmente dagli Stati. Spetta infatti alla Corte valutare se una giurisdizione nazionale sia effettiva e genuina, proprio per evitare usi strumentali che compromettano il diritto a un processo equo.
Sul piano etico, ancor prima che giuridico, inquieta il permanere sullo sfondo di argomentazioni legate a possibili ripercussioni originate dalla Libia per i rischi di pressioni migratorie, se non anche di minacce terroristiche. Anche se non formalizzate, queste argomentazioni avallano una logica pericolosa, nella quale si aprirebbe un vaso di Pandora: uno Stato di diritto non può cedere al ricatto svendendo la tutela dei diritti fondamentali. Il diritto internazionale è netto: la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura esclude ogni eccezione, ribadendo che nessuna circostanza − guerra, instabilità o emergenza − può giustificare la tortura né, di conseguenza, l’elusione degli obblighi di cooperazione per perseguirla. Si tratta di norme di ius cogens, inderogabili, che segnano il limite invalicabile di ogni “ragione di Stato”.
L’intera vicenda assume così un altro valore: l’Italia è chiamata a una scelta di chiarezza e coerenza. Deve necessariamente dare ora una risposta che dimostri se davvero intende rafforzare il proprio impegno nel sistema della giustizia internazionale, adeguando pienamente gli strumenti normativi interni e colmando le lacune ancora esistenti. Il tema riguarda la natura degli obblighi assunti con lo Statuto di Roma del 1998, che ha istituito la Corte penale internazionale. Il 17 luglio di quell’anno in Campidoglio fu aperto alla firma il più avanzato strumento di diritto internazionale umanitario: si sanciva l’istituzione di una giurisdizione permanente a vocazione universale sui crimini più gravi − crimini di guerra, contro l’umanità, genocidio e, successivamente, aggressione − segnando una svolta etica prima ancora che giuridica.
In tale architettura normativa, gli Stati hanno accettato un limite consapevole alla propria discrezionalità, riconoscendo che di fronte ai cosiddetti crimina iuris gentium la tutela della dignità umana prevale su ogni considerazione contingente. Ne discende un principio chiave: i mandati di arresto della Corte penale internazionale impongono la “consegna diretta” dell’imputato, una procedura direttamente esecutiva sottratta dunque ai meccanismi di ‘estradizione’ soggetti alle valutazioni politiche dei governi.
Ora l’Italia deve uscire da ogni equivoco, anche su un altro principio che qualcuno aveva eccepito per i procedimenti pure intrapresi dai giudici penali dell’Aja per i crimini di guerra e contro l’umanità riconducibili a Putin e a Netanyahu. Per lo Statuto della Corte penale internazionale, che anzi è bene richiamare come lo “Statuto di Roma”, la giustizia per fermare le atrocità non ammette ‘doppio standard’: anche alla luce delle derive delle guerre è stato fondamentale che lo Statuto non riconosca immunità di sorta, nemmeno ai capi di Stato e di Governo. Ora è bene che l’Italia lo ribadisca, e non solo con l’annunciata modifica alla legge 237/ 2012 di ratifica dello Statuto della Corte. È bene allora che rafforzi la struttura di coordinamento con la Corte penale internazionale, e anzi può anche dare un segnale più forte: può istituire una struttura di polizia giudiziaria dedicata alla cooperazione diretta, anche investigativa, con la Corte penale internazionale, e soprattutto varare quell’atteso Codice dei crimini internazionali che da troppo tempo è trascinato in eredità da una legislatura all’altra. È dunque dovere istituzionale superare incertezze, e chiarire senza equivoci che l’Italia intende sostenere quell’idea di giustizia internazionale di cui è stata artefice, portando con orgoglio il nome dello ‘Statuto di Roma’.
(*) Membro dell’International Law Association
di Maurizio Delli Santi