venerdì 30 ottobre 2026
La democrazia ha il diritto di difendersi da chi cerca di abbatterla? La risposta sembrerebbe talmente ovvia da rendere superflua la domanda. Eppure, leggendo le motivazioni con le quali la Gip di Milano Tiziana Landoni ha disposto la scarcerazione di Youssef Siher, fondatore del Movimento 17 ottobre, qualche dubbio sulla capacità del nostro ordinamento di esercitare questo diritto potrebbe legittimamente sorgere.
Naturalmente, nessuno può essere incarcerato per le proprie opinioni, per quanto estremiste, rivoluzionarie o semplicemente stravaganti possano essere. Si può sostenere che la democrazia parlamentare sia un sistema politico da superare, che il governo debba dimettersi, che la società capitalistica debba essere sostituita da un ordinamento completamente diverso. Si può persino dichiarare guerra, metaforicamente parlando, al mondo intero, senza per questo dover rispondere davanti a un tribunale.
Ma, quando alle dichiarazioni di guerra si accompagnano istruzioni operative per trasformare delle manifestazioni in azioni violente, per controllare gli spostamenti delle forze dell’ordine e cancellare le comunicazioni per evitare di lasciare tracce, per mettere a ferro a fuoco le città e a rischio la sicurezza di cittadini e lavoratori, la questione cambia natura. O almeno dovrebbe indurre a domandarsi se ci troviamo ancora nel campo della legittima manifestazione del proprio pensiero e della propria visione del mondo.
È precisamente la domanda che la Procura di Milano si è posta nei confronti di Siher, contestandogli l’istigazione a delinquere aggravata dalla finalità terroristica e il reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. La Gip ha invece ritenuto che non sussistessero gravi indizi di colpevolezza e ha respinto sia la convalida del fermo sia la richiesta di custodia cautelare.
La giudice ha osservato che Youssef Siher, nei suoi messaggi, non aveva mai esplicitamente prospettato il ricorso ad azioni violente e che le parti più compromettenti del documento intitolato “Rivoluzione, istruzioni per l’uso”, rinvenuto nel suo computer, non erano state diffuse attraverso il canale Telegram del movimento. Si tratta di argomenti che meritano di essere presi sul serio, ma meritano anche di essere discussi.
In un post su X di ieri Marco Taradash ricorda che la decisione della Gip di Milano, Tiziana Landoni, di non convalidare il fermo di Youssef Siher non costituisce una mortificazione del lavoro della Procura o delle forze dell’ordine. Essa costituisce, al contrario, il normale esercizio di una funzione essenziale dello Stato di diritto: il controllo di un giudice indipendente sulle richieste dell’accusa.
La tesi di Taradash è quella di un autentico liberale, e credo che possa essere condivisa da qualsiasi liberale altrettanto autentico. Taradash ha perfettamente ragione anche quando osserva che, di per sé, la firma dell’appello dei giuristi per Gaza, sottoscritto sia dalla Gip sia dal pubblico ministero Francesca Crupi, non dimostra alcuna parzialità. Sarebbe infatti singolare pretendere che un magistrato fosse incapace di giudicare imparzialmente una persona soltanto perché ha espresso preoccupazione per le sofferenze della popolazione civile palestinese.
Ma Taradash ricorda anche un’altra cosa, non meno importante: le decisioni dei magistrati possono essere discusse pubblicamente, esaminandone gli argomenti e contestandone eventualmente la fondatezza. Ed è questo il punto su cui forse dovremmo soffermare la nostra attenzione. La Gip Landoni ha infatti ritenuto che nei confronti di Siher non sussistessero gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati dalla Procura. Non ha dunque semplicemente escluso il pericolo di fuga, ma ha giudicato insufficiente il quadro indiziario sul quale si fondava la richiesta di custodia cautelare.
È una conclusione che merita di essere esaminata nel merito, incominciando dalle parole usate da Siher.
“Meloni dichiara guerra al futuro di questo Paese e noi dichiariamo guerra a questo presente infame”, scrive Siher.
La Gip osserva che si tratta di una dichiarazione di guerra metaforica, rivolta al presente politico e non alle istituzioni dello Stato; e presa isolatamente, questa è un’interpretazione certamente possibile. Ma Siher non si limita a formulare dichiarazioni politiche. Promuove un movimento che prende il nome proprio dalle giornate delle violenze milanesi, organizza una rete di comunicazioni, pubblica un manuale intitolato “Rivoluzione, istruzioni per l’uso” e fornisce indicazioni operative per le manifestazioni.
Fra queste compare un messaggio che invita a creare gruppi Signal con amministratori scelti casualmente, per comunicare gli spostamenti della polizia, cancellando poi le conversazioni senza lasciare tracce. E nel manuale diffuso attraverso il movimento si legge: “Se le forze di sicurezza ci impediscono di proseguire il corteo, gridiamo i nostri slogan e proviamo a sfondare i loro sbarramenti”.
La parola “sfondare”, in questo caso, meriterebbe forse qualche attenzione in più rispetto alla parola “guerra”, perché non sembra, alla luce di quanto è successo, che il termine sia stato usato in maniera metaforica. Se infatti un cordone di polizia non è una metafora, probabilmente non lo è nemmeno il volerlo sfondare E se è costituito da persone in carne e ossa che stanno eseguendo degli ordini di una legittima autorità in una repubblica democratica, forse tentare di superarlo con la forza può comportare condotte penalmente rilevanti.
Un’altra dichiarazione diffusa nell’ambito della comunicazione del movimento proclama: “Non ci hanno fermato con le leggi. Non ci fermeremo con i blindati”.
Anche qui si può sostenere che il significato sia metaforico; ma c’è una domanda che diventa inevitabile: quante espressioni di questo genere, accompagnate da istruzioni operative, possono essere considerate indipendentemente l’una dall’altra prima di domandarsi se esista un progetto complessivo non catalogabile come “metaforico”?
Per capire meglio dove sia possibile rintracciare questo limite, potremmo prendere in esame il documento rinvenuto nel computer di Siher. La Gip attribuisce particolare importanza al fatto che il manuale pubblicato su Telegram contenesse soltanto quattro pagine di un documento più ampio, escludendo quelle che descrivevano strumenti offensivi e modalità di confronto con le forze dell’ordine.
La giudice interpreta questa selezione come un elemento favorevole all’ipotesi che Siher intendesse organizzare proteste non violente, ed è una spiegazione possibile. Ma ne esiste almeno un’altra: che le istruzioni più compromettenti fossero destinate a una circolazione diversa da quella pubblica.
Nessuno, almeno al momento, può sostenere di avere le prove che sia andata davvero così. Tuttavia, il semplice fatto che un documento non sia stato pubblicato non dimostra che non fosse destinato a essere utilizzato, e quando esorta alla violenza e all’insurrezione per abbattere delle istituzioni democratiche forse questa circostanza potrebbe costituire un buon motivo per porre sotto cautela tutelare la persona che ha scritto quelle istruzioni sul proprio Pc, specialmente se successivamente sono state riscontrate forti analogie con quanto è poi effettivamente accaduto.
Immaginiamo per esempio che gli investigatori trovino nel computer di un sospettato il progetto dettagliato di un dirottamento aereo e che un aereo venga successivamente dirottato secondo modalità corrispondenti a quelle descritte nel documento. Dovremmo forse considerare irrilevante quel progetto soltanto perché non risulta che sia stato trasmesso attraverso una chat? O perché le chat intercettate erano molto più vaghe e generiche?
Una risposta negativa a questa domanda sembra piuttosto scontata, perché la corrispondenza fra un progetto e la sua eventuale realizzazione potrebbe costituire un indizio di straordinaria importanza, anche in assenza di una prova diretta della trasmissione delle istruzioni.
Naturalmente, nel caso Siher, non sappiamo se una simile corrispondenza esista. Il manuale rinvenuto nel computer risulterebbe inoltre modificato il 21 ottobre, dopo gli scontri milanesi del 17 e 18 e non possiamo quindi attribuirgli retroattivamente una funzione organizzativa che non è stata dimostrata. Ma resta da verificare se le istruzioni contenute nel documento fossero destinate a preparare nuove azioni e se esistessero collegamenti organizzativi con persone intenzionate a compierle. Nel canale Telegram del movimento, infatti, alcuni utenti hanno proposto azioni violente contro banche, edifici pubblici e forze dell’ordine.
La Gip osserva che Siher non risulta averle incoraggiate, e anche questo è un elemento importante a suo favore, perché non si può attribuire automaticamente all’amministratore di un gruppo la responsabilità delle parole di ogni partecipante. Ma la valutazione potrebbe cambiare se emergesse che quelle proposte erano conosciute, condivise e utilizzate nell’organizzazione di iniziative criminali. Il punto, cioè, non è il semplice mancato intervento dell’amministratore, bensì l’eventuale contributo consapevole alla preparazione dei reati.
Ed eccoci dunque alla questione fondamentale: cosa s’intende per “gravi indizi” di colpevolezza?
Non si tratta di prove definitive, perché altrimenti la custodia cautelare presupporrebbe una condanna. Sono elementi che devono sostenere, con il grado di probabilità richiesto dalla legge, l’ipotesi che l’indagato abbia commesso uno specifico reato. E soprattutto devono essere valutati complessivamente.
Una dichiarazione di guerra può essere metaforica. Un manuale rivoluzionario può essere un documento politico. Un sistema di comunicazioni riservate può servire a proteggere i manifestanti. Le indicazioni per cancellare le chat possono avere spiegazioni diverse dalla volontà di nascondere un’attività criminale; ma quando questi elementi si presentano insieme, la loro combinazione può assumere un significato differente da quello di ciascuno considerato isolatamente.
Questo non significa che la somma di più comportamenti leciti costituisca automaticamente un reato: significa che la valutazione degli indizi deve tener conto delle loro possibili connessioni, verificando se siano effettivamente convergenti verso una determinata ipotesi criminosa.
Ora, un giudice ha certamente il diritto, e anzi il dovere, di respingere la richiesta della Procura quando ritenga insufficienti gli indizi; ma sarebbe interessante capire perché la combinazione delle dichiarazioni, delle istruzioni operative, del materiale conservato nel computer e delle attività organizzative non sia stata giudicata sufficiente a sostenere, almeno in sede cautelare, le specifiche accuse formulate.
Se oggi infatti per la Gip Landoni non ci sono elementi sufficienti per sostenere che Siher sia almeno corresponsabile di quanto accaduto, la motivazione di una decisione di questo genere dovrebbe consentire di comprendere perché gli elementi raccolti, considerati nel loro insieme, non raggiungano la soglia richiesta dalla legge.
Naturalmente non possiamo affermare, sulla base dei soli estratti pubblicati dalla stampa, che la Gip abbia omesso questa valutazione. Per stabilirlo occorrerebbe leggere integralmente le trentasette pagine dell’ordinanza e confrontarle con gli atti della Procura.
Resta però una questione generale che non riguarda soltanto Siher. La custodia cautelare non è una pena anticipata. L’articolo 274 del Codice di procedura penale contempla espressamente, fra le esigenze cautelari, il pericolo concreto e attuale che l’indagato commetta determinati gravi delitti, compresi quelli diretti contro l’ordine costituzionale.
Una democrazia non è infatti obbligata ad aspettare che una violenza programmata venga effettivamente consumata per intervenire e dovrebbe cercare d’individuare condotte già penalmente rilevanti quando dispone di un insieme coerente d’indizi a carico delle persone coinvolte.
Per esempio, se un gruppo terroristico prepara il dirottamento di un aereo, la magistratura, se ne è a conoscenza, non dovrebbe attendere che l’aereo venga dirottato per adottare i provvedimenti idonei a evitare che questa circostanza possa verificarsi.
Allo stesso modo, se un’organizzazione preparasse consapevolmente una serie di aggressioni contro le forze dell’ordine allo scopo di intimidire le istituzioni democratiche o far cadere un governo che scaturisce dal voto popolare, non sarebbe necessario attendere che tutte quelle aggressioni vengano realizzate prima di accertare le eventuali responsabilità penali.
Il problema, nel caso Siher, è proprio questo: stabilire se gli elementi raccolti dalla Procura dimostrano già una condotta di questo genere oppure soltanto l’organizzazione di manifestazioni politiche radicali. La Gip ha accolto la seconda interpretazione. È una conclusione che deve essere rispettata nei suoi effetti processuali, ma che può essere discussa nel suo fondamento probatorio.
Ed è su questo piano che il confronto dovrebbe svolgersi, anziché trasformarsi in una polemica sulle simpatie politiche della giudice o in una contrapposizione fra sostenitori del governo e sostenitori della magistratura. Ma proprio per evitare di far scivolare il confronto verso derive ideologiche e faziose, bisognerebbe cercare di ricondurlo a una questione molto semplice: quanto devono essere gravi gli indizi perché un giudice possa considerarli davvero gravi?
Il difficile compito della giurisdizione consiste nel valutare le prove nella loro effettiva convergenza, distinguendo i sospetti dalle responsabilità e la libertà di opinione dalla preparazione di azioni criminali. Proprio per questo, non dovrebbe sentirsi costretta a scegliere fra due alternative ugualmente inaccettabili: incarcerare qualcuno sulla base delle sue opinioni oppure attendere che un progetto criminoso produca tutte le sue conseguenze prima di intervenire.
Il diritto italiano contempla una terza possibilità: accertare tempestivamente le condotte già penalmente rilevanti, valutarne rigorosamente gli indizi e, quando ricorrono i presupposti, adottare misure cautelari proporzionate al pericolo.
Nel caso Siher non sappiamo ancora se quei presupposti fossero realmente presenti. La Gip ritiene di no; la Procura ha sostenuto il contrario. La controversia non può essere risolta sostituendo le prove con le nostre impressioni, ma neppure riducendola a una disputa sulla libertà di pronunciare frasi rivoluzionarie.
Piuttosto, la domanda cruciale ci pare questa: se una democrazia dispone degli strumenti giuridici per fermare chi prepara concretamente azioni criminali contro le sue istituzioni, siamo certi che tali strumenti vengano usati in modo adeguato quando si valutano gli indizi separatamente, uno alla volta, senza considerare in misura adeguata la loro effettiva convergenza?
La presunzione d’innocenza è una conquista irrinunciabile dello Stato di diritto, ma non significa che lo Stato debba aspettare la consumazione di ogni delitto prima di poter prevenire il successivo. La custodia cautelare serve proprio a questo, e dalla sua corretta applicazione dipende non soltanto la libertà dell’indagato, ma anche la capacità dello Stato democratico di difendere, attraverso le proprie leggi, le libertà di tutti.
di Gustavo Micheletti